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Il limite per l'utilizzo di denaro contante e assegni trasferibili fissato a 12.500 Euro.-
Modifiche alle limitazioni alluso del contante e dei titoli al portatore. Art. 32 D.L.112/2008.
Con decorrenza dal 25 giugno 2008 lart. 32 del D.L. 112/2008, al fine di uniformare la normativa italiana a quella di altri paesi UE, ha provveduto ad elevare da un importo pari o superiore ad 5.000,00 ad un importo pari o superiore ad 12.500,00 il limite: - a partire dal quale vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi e senza il tramite di istituti di credito; - a partire dal quale gli assegni bancari e postali devono recare lindicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilit; - entro il quale pu essere richiesto, per iscritto, il rilascio di assegni senza la clausola di non trasferibilit; - entro il quale deve essere contenuto il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore.
Con lo stesso provvedimento stato abrogato lobbligo di accompagnare, a pena di nullit, la girata degli assegni liberi con il codice fiscale del girante.
Resta invece fermo l obbligo di corrispondere da parte del richiedente, per ciascu`ab



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