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I vincoli della legge al contratto di locazione abitativa agevolata
I VINCOLI DELLA LEGGE AL CONTRATTO DI LOCAZIONE ABITATIVA AGEVOLATA
Sono proprietario di un appartamento a Napoli, il cui canone di affitto non è mai stato variato da 16 anni. A seguito di richiesta di rilascio dell'immobile, l'inquilino ha accettato un piccolo aumento del canone (effettivamente non ha grosse possibilità economiche, perché pensionato monoreddito). Io vorrei, in fase di rinnovo, stipulare un contratto di locazione abitativa agevolata, che ha una durata di cinque anni (tre più due).Quali sono i vincoli che la legge mi pone? Dove posso trovare le tabelle per definire il canone annuo di locazione? Se il canone che paga l'inquilino è più basso dal canone che risulta dalle tabelle, è possibile ugualmente stipulare questo tipo di contratto?
Per l’articolo 2, comma 3, legge 431/98, «In alternativa a quanto previsto dal comma 1, le parti possono stipulare contratti di locazione, definendo il valore del canone, la durata del contratto, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, nel rispetto comunque di quanto previsto dal comma 5 del presente articolo, ed altre condizioni contrattuali sulla base di quanto stabilito in appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative. Al fine di promuovere i predetti accordi, i Comuni, anche in forma associata, provvedono a convocare le predette organizzazioni entro sessanta giorni dalla emanazione del decreto di cui al comma 2 dell'articolo 4. I medesimi accordi sono depositati, a cura delle organizzazioni firmatarie, presso ogni Comune dell'area territoriale interessata». A sua volta, l’articolo 2, comma 5, dispone che: «I contratti di locazione stipulati ai sensi del comma 3 non possono avere durata inferiore ai tre anni, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 5. Alla prima scadenza del contratto, ove le parti non concordino sul rinnovo del medesimo, il contratto è prorogato di diritto per due anni fatta salva la facoltà di disdetta da parte del loca...
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