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Cooperative edilizie a proprietà divisa e trasferimento immobiliare a favore di uno dei figli del socio.-
COOPERATIVE EDILIZIE A PROPRIETÀ DIVISA E TRASFERIMENTO IMMOBILIARE A FAVORE DI UNO DEI FIGLI DEL SOCIO
Domanda
Sono il liquidatore di una cooperativa edilizia a proprietà divisa. Devo assegnare un alloggio a favore di una coppia di coniugi che, per raccomandata, hanno dichiarato di voler rinunciare a favore di uno dei loro figli convivente. Posso procedere regolarmente oppure dovrò richiedere un atto notarile di rinuncia da parte degli altri eredi?
E' obbligatorio procedere con il pagamento da parte del figlio alla cooperativa ed il conseguentemente rimborso a favore dei genitori?
Risposta
La peculiarità delle cooperative edilizie a proprietà divisa consiste nel fatto di poter trasferire ai propri soci la proprietà dell'alloggio costruito. Elemento necessario e fondamentale per perfezionare la cessione del bene immobile è rappresentato dalla qualità rivestita dal soggetto acquirente: questi, infatti, deve essere socio della cooperativa alienante e possedere, quindi, tutti i requisiti previsti nello statuto della cooperativa stessa.Ciò premesso, per poter dare una risposta esauriente al quesito posto, si deve necessariamente visionare lo statuto della cooperativa in questione, per verificare, in primo luogo, se sia espressamente prevista la possibilità di acquisto dell'immobile da parte di un "non socio" che abbia, comunque, un rapporto di parentela e convivenza con il socio effettivo e, secondariamente, le condizioni di un'eventuale ammissione di un nuovo socio.Nel primo caso nulla osta all'acquisto da parte del figlio convivente:...
... continua
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