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Nella dichiarazione di successione devono essere indicati gli estremi identificativi dell'immobile acquistato dal defunto per usucapione anche se manca una sentenza accertativa di tale diritto.-
L’USUCAPIONE NELL’EREDITÀ ANCHE
SENZA ACCERTAMENTO
Con apposita istanza è stato richiesto all'Agenzia delle Entrate se possa ritenersi corretto che in dichiarazione di successione venga indicato, come facente parte dell'asse ereditario del de cuius, un immobile allo stesso pervenuto per usucapione, pur in assenza della sentenza di accertamento della stessa.
Nel parere espresso con la risoluzione HYPERLINK "http://www.professionisti24.ilsole24ore.com/art/Professionisti24/Diritto/2009/02/ENTRATE_RIS_52E_2009.pdf" \t "_blank" 25 febbraio 2009, n. 52/E, le Entrate ritengono che alla fattispecie in esame, pur in assenza della sentenza accertativa di tale acquisto, si applichi l'articolo 9, comma 1, del Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con HYPERLINK "http://www.professionisti24.ilsole24ore.com/art/Professionisti24/Diritto/2009/02/Dlgs_346_1990.pdf" \t "_blank" D. Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 (di seguito TUS), per il quale "L'attivo ereditario e' costituito da tutti i beni e diritti che formano oggetto della successione, ad esclusione di quelli non soggetti all'imposta a norma degli articoli 2, 3, 12 e 13".
Ne consegue, che qualora nell'asse ereditario sia presente un bene immobile acquisito per usucap...
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