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Se gli obblighi nascenti da una fidejussione posta a garanzia di un mutuo, si trasferiscono agli eredi in caso di morte del fideiussore.-
Se gli obblighi nascenti da una fidejussione
posta a garanzia di un mutuo, si trasferiscono agli eredi in caso di morte del fideiussore

È pacifico sia in dottrina che in giurisprudenza che in caso di decesso del fideiussore, le relative obbligazioni si trasmettono agli eredi, quindi si trasferiscono anche quelle poste a garanzia di un mutuo.-
Gli eredi infatti, diventano i nuovi obbligati verso la banca mutuante del pagamento del mutuo garantito.-
Va segnalato che la Cassazione ha avuto modo di specificare che “la morte del fideiussore non estingue la fidejussione, che si trasmette agli eredi, i quali, subentrando nel rapporto con gli stessi poteri che spettavano al defunto, possono recedervi solo nei modi e nelle forme in cui il diritto di recesso avrebbe potuto essere esercitato dal loro "dante causa" e sono, perciò, obbligati (in mancanza di recesso) all'adempimento (pro quota) della obbligazione fideiussoria anche in relazione ai debiti contratti dal garantito dopo la morte del fidejussore, salvo, se l'eredità è accettata con beneficio di inventario, il limite indicato dall'art. 490 comma 2 c.c.”. (Cfr. Cassazione civile, sez. III, 10 novembre 1993, n. 11084). Infatti l’articolo 490 c.c. - effetti del beneficio d'inventario - d...

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