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Concorrenza sleale: le disposizioni normative, la casistica e i rimedi giudiziari.-
Concorrenza sleale:
le disposizioni normative e la casistica


Il codice civile dedica un apposito spazio alla disciplina della concorrenza. Tali norme sono contenute nel Libro Quinto Del Lavoro - Titolo X: “Della disciplina della concorrenza e dei consorzi”. Le disposizioni che ci interessano sono le seguenti:

Art. 2595 - Limiti legali della concorrenza
“La concorrenza deve svolgersi in modo da non ledere gli interessi dell'economia nazionale e nei limiti stabiliti dalla legge”.


Art. 2596 - Limiti contrattuali della concorrenza
“Il patto che limita la concorrenza deve essere provato per iscritto. Esso è valido se circoscritto ad una determinata zona o ad una determinata attività, e non può eccedere la durata di cinque anni.
Se la durata del patto non è determinata o è stabilita per un periodo superiore a cinque anni, il patto è valido per la durata di un quinquennio”.


Art. 2597 - Obbligo di contrattare nel caso di monopolio
“Chi esercita un'impresa in condizione di monopolio legale ha l'obbligo di contrattare con chiunque richieda le prestazioni che formano oggetto dell'impresa, osservando la parità di trattamento”.
Ma le disposizioni alle quali bisogna prestare maggiormente attenzione sono le norme dedicate espressamente alla regolamentazione della concorrenza sleale che sono:
Art. 2598 - Atti di concorrenza sleale
“Ferme le disposizioni che concernono la tutela dei segni distintivi e dei diritti di brevetto, compie atti di concorrenza sleale chiunque:
1) usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o con i segni distintivi legittimamente usati da altri, o imita servilmente i prodotti di un concorrente, o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l'attività di un concorrente;
2) diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un concorrente, idonei a determinare il discredito, o si appropria di pregi dei prodotti o dell'impresa di un concorrente;
3) si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda”.

Art. 2599 – Sanzioni
“La sentenza che accerta atti di concorrenza sleale ne inibisce la continuazione e dà gli opportuni provvedimenti affinché ne vengano eliminati gli effetti”.

Art. 2600 - Risarcimento del danno
“Se gli atti di concorrenza sleale sono compiuti con dolo o con colpa, l'autore è tenuto al risarcimento dei danni.
In tale ipotesi può essere ordinata la pubblicazione della sentenza.
Accertati gli atti di concorrenza, la colpa si presume”.

Art. 2601 - Azione delle associazioni professionali
“Quando gli atti di concorrenza sleale pregiudicano gli interessi di una categoria professionale, l'azione per la repressione della concorrenza sleale può essere promossa anche dalle associazioni professionali (ora Consigli degli Ordini) e dagli enti che rappresentano la categoria”.

A tutte queste disposizioni va aggiunto quanto ha recentemente disposto il codice deontologico degli agenti immobiliari che, all’art. 4, tra le norme di comportamento, prevede che : “g) Nello svolgimento della propria attività professionale il Mediatore non deve compiere atti di concorrenza sleale; h) In particolare il Mediatore Associato deve astenersi dall'utilizzare il marchio FIMAA (ed ogni altro segno distintivo che determini l'appartenenza del Soggetto alla FIMAA) per promuovere forme di concorrenza sleale nei confronti di Colleghi ; i) Il Mediatore Associato è tenuto a denunciare agli Organi competenti delle singole associazioni provinciali ed a quelli della CCIAA ogni forma di concorrenza sleale, pubblicità menzognera, utilizzo abusivo del marchio e/o della modulistica FIMAA Italia - e quant'altro possa arrecare danno all'immagine della professione e/o della Federazione - di cui fosse testimone”.

Vanno inoltre ricordati due importanti disposizioni comunitarie che disciplinano la concorrenza e che sono inserite nel Trattato sull’Unione Europea (TUE), ci si riferisce ai seguenti articoli:

Articolo 81 - TUE
“1. Sono incompatibili con il mercato comune e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto e per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune ed in particolare quelli consistenti nel:
a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione;
b) limitare o controllare la produzione, gli sbocchi, lo sviluppo tecnico o gli investimenti;
c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento;
d) applicare, nei rapporti commerciali con gli altri contraenti, condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, così da determinare per questi ultimi uno svantaggio nella concorrenza;
e) nel subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi.
2. Gli accordi o decisioni, vietati in virtù del presente articolo, sono nulli di pieno diritto.
3. Tuttavia, le disposizioni del paragrafo 1 possono essere dichiarate inapplicabili:
a qualsiasi accordo o categoria di accordi fra imprese,
a qualsiasi decisione o categoria di decisioni di associazioni di imprese, e
a qualsiasi pratica concordata o categoria di pratiche concordate,
che contribuiscano a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico, pur riservando agli utilizzatori una congrua parte dell'utile che ne deriva, ed evitando di
a) imporre alle imprese interessate restrizioni che non siano indispensabili ...

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