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Se l’agente immobiliare evade le tasse, le dichiarazioni degli acquirenti possono essere utilizzate dalla Guardia di Finanza per denunciare i versamenti in nero.-
Se l’agente immobiliare evade le tasse, le dichiarazioni degli acquirenti possono essere utilizzate dalla Guardia di Finanza per denunciare
i versamenti in nero


La Sezione Tributaria della Corte di Cassazione (Sent. n. 6836/2009), in una causa in cui era parte un’agenzia immobiliare, ha stabilito che è valido l'accertamento fiscale basato sulle dichiarazioni, concordanti, rilasciate dai testimoni alla guardia di finanza che denunciano i versamenti in nero del contribuente.
In altre parole con la sentenza in esame, la Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso dell’Agenzia delle entrate, ha creato un valido precedente per smascherare le immobiliari che incassano in nero parte del prezzo degli appartamenti venduti e che d’ora in avanti potranno essere incastrate dalle testimonianze degli acquirenti.
Infatti i Giudici hanno quindi stabilito che “in tema di accertamento delle imposte, l'autorizzazione del Procuratore della Repubblica all'accesso domiciliare, prescritta in materia di IVA dall'art. 52 del d.p.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (e necessaria anche in tema di imposte dirette, in virtù del richiamo contenuto nell'art. 33 del d.p.R. 29 settembre 1973, n. 600) mira a conciliare la rilevanza che la Carta Costituzionale attribuisce alla tutela del domicilio di ogni cittadino della Repubblica, la cui inviolabilità è espressamente riconosciuta dall'art. 14 co. 1 Cost. con l'esigenza dell' HYPERLINK "http://adv08.edintorni.net/affiliati/click/?q=acquisizione&a=5367&e=3&y=4&j=2A1BF8657EC465BFE54AB7A5612268D4http%3A%2F%2Fadvertiser%2Eedintorni%2Enet%2Fredirect%2Easp%3FidG%3D8422%26idA%3D90953%26query%3Dacquisizione%26cpk%3Di%26idU%3D194%26location%3Dhttp%253A%252F%252Fit%252Eshopping%252Eyahooapis%252Ecom%252Fctl%252Fgo%252FsitesearchGo%253F%252Ets%253D1238571180847%2526%252Esig%253D%255FwgFEvw7TL6v7pkLy%252EDtB45Rj5I%252D%2526offerId%253D6318623100066613it83e7f811d3819befeb19553dbf993b5f%2526searchId%253D87248117190%255F1238571180845%255F29868754%2526affiliationId%253D96928173%2526country%253Dit%2526wait%253Dtrue%2526comId%253D6318623%2526catId%253D100066613&r=&x=1238580272328&z=tt.lh.217A149092901C841975A0B129EF332A&i=336" \t "_blank" acquisizione degli elementi di riscontro di una supposta evasione fiscale, al fine di evitarne l'occultamento o la distruzione”.
Hanno quindi aggiunto che “ciò comporta che il provvedimento di autorizzazione debba necessariamente trovare causa e giustificazione nell'esistenza di gravi indizi di violazione della legge fiscale, la cui valutazione va effettuata 'ex ante' con prudente apprezzamento, e sia, pur concisamente, motivato. E ciò, a maggior ragione, quando si tratti del domicilio di un soggetto che, rispetto al fine di  HYPERLINK "http://adv08.edintorni.net/affiliati/click/?q=acquisizione&a=5367&e=4&y=4&j=A0C04158D21DA1E150375E927BC1922Ahttp%3A%2F%2Fadvertiser%2Eedintorni%2Enet%2Fredirect%2Easp%3FidG%3D8422%26idA%3D90953%26query%3Dacquisizione%26cpk%3Di%26idU%3D194%26location%3Dhttp%253A%252F%252Fit%252Eshopping%252Eyahooapis%252Ecom%252Fctl%252Fgo%252FsitesearchGo%253F%252Ets%253D1238571180847%2526%252Esig%253D7nLogNdIjPvncF13Agtf9VGVz8A%252D%2526offerId%253D9141123100066613itb926ebdccd87dfb8e00692832e9ba5e2%2526searchId%253D87248117190%255F1238571180845%255F29868754%2526affiliationId%253D96928173%2526country%253Dit%2526wait%253Dtrue%2526comId%253D9141123%2526catId%253D100066613&r=&x=1238580272328&z=tt.lh.217A149092901C841975A0B129EF332A&i=336" \t "_blank" acquisizione degli elementi probatori dell'evasione fiscale contemplato dal provvedimento autorizzativo, non sia il soggetto attivo delle presunte violazioni ma debba essere invece ritenuto un mero terzo”. Infine la Corte ha aggiunto che “le Sezioni Unite di questa Corte hanno già avuto modo di statuire che 'il giudice tributario, in sede di impugnazione dell'atto impositivo basato sui libri, registri, documenti ed altre prove reperite mediante accesso domiciliare autorizzato dal procuratore della Repubblica, ai sensi dell'art. 52 del d.p.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in tema di imposta sul valore aggiunto – resto applicabile anche ai fini dell'accertamento delle imposte sui redditi dal richiamo operato dall'art. 33 del d.p.R. 29 settembre 1973, n. 600 – ha, il potere – dovere […], oltre che di verificare la presenza, nel decreto autorizzativo, di motivazione – sia pure concisa o 'per relationem' mediante recepimento dei rilievi dell'organo richiedente – circa il concorso di gravi indizi del verificarsi dell'illecito fiscale, anche di controllare la correttezza in diritto del relativo apprezzamento, nel senso che faccia riferimento ad elementi cui l'ordinamento attribuisca valenza indiziaria. Pertanto, nell'esercizio di tale compito, il giudice deve negare la legittimità dell'autorizzazione emessa esclusivamente sulla scorta di informazioni anonime, valutando conseguenzialmente il fondamento della pretesa fiscale senza tenere conto di quelle prove”


Di seguito riportiamo il testo integrale della sentenza:

Corte di Cassazione - Sez. Tributaria - Sent. del 20.03.2009, n. 6836
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da … omissis … in proprio e quale amministratore unico del … omissis …
da … omissis … in proprio, nella qualità di socio, elettivamente domiciliata in Roma
ricorrenti
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12 e via Cristoforo Colombo 426 C/D
controricorrente

avverso la sentenza 321/44/03, depositata il 29.7.2003, della Commissione Tributaria Regionale della Campania;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/2/09 dal Consigliere Dott. Giovanni Carleo;
Udito il P.G. in persona del dr. Federico Sorrentino che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo del ricorso, assorbito il secondo, con le pronunce consequenziali.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A seguito di accertamenti compiuti a carico della s.n.c. … omissis …relativi all’Ilor 1993 e 1994 e all’IVA 1994, l’Agenzia delle Entrate di Aversa contestava ai soci … omissis …e …omissis …maggiori redditi,...

... continua
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