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Se è consentita al conduttore l'autoriduzione del canone di locazione, in caso di vizi dell'immobile locato.-
L'AUTORIDUZIONE DEL CANONE COMPORTA LA MOROSITÀ
Ho in affitto un piccolo stabile. Il piano terra è adibito a uso commerciale e il primo piano a uso abitativo. I contratti sono stati stipulati rispettivamente nel 1992 per il piano terra e nel 1994 per il primo piano. Recentemente ho fatto dei lavori di rinnovo del locale commerciale per cui ho dovuto, per forza di cose, intervenire anche sulle pareti ammalorate, sulle saracinesche; ho anche sostituito un infisso vetusto Il primo piano necessita di interventi di manutenzione di cui alcuni urgenti, serbatoi di acqua potabile in eternit, impianto idrico parzialmente otturato, infiltrazioni di acqua piovana dal tetto ed infissi esterni. Posso chiedere il rimborso delle spese sostenute al piano terra, ed eventualmente bloccare il pagamento del canone di locazione? Posso provvedere io ai lavori di manutenzione del primo paino qualora il proprietario si rifiutasse, bloccando preventivamente il pagamento del canone?
I vizi cui si riferisce il lettore sembrano incidere sulla struttura stessa dell’immobile locato. L’articolo 1578, Codice civile dispone che «se al momento della consegna la cosa locata è affetta da vizi che ne diminuiscono in modo apprezzabile l'idoneità all'uso pattuito, il conduttore può domandare la risoluzione del contratto o una riduzione del corrispettivo, salvo che si tratti di vizi da lui conosciuti o facilmente riconoscibili. Il locatore è tenuto a risarcire al conduttor...
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