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QUESITO N. 036: Se il proprietario dell'ultimo piano di un edificio può trasformare i
aramente intese a variarne l’originaria prevista utilizzazione a deposito” (Consiglio Stato, sez. II, 9 giugno 1999, n. 926).-
Sono da ritenersi abusive tutte le opere di trasformazione del sottotetto di un immobile in mansarda destinata ad abitazione, eseguite senza la prevista concessione edilizia e senza che possa essere applicata la sanatoria prevista per gli abusi edilizi.-
Ciò significa che deve essere provata l’anteriorità del manufatto al termine del 31 dicembre 1993.-
A nulla rileva, in caso contrario, la presentazione della domanda di concessione in sanatoria relativa a pretesa manutenzione ordinaria parti del tetto e del sottotetto (così Corte Appello di Milano, 14 aprile 1999).-
Pertanto costituisce una mera opera interna ex art. 26 l. n. 47/85, ma realizzazione di un vero organismo” ex novo”l’intervento consistente nella demolizione e completa ricostruzione delle tramezzature di un piano sottotetto, in modo da renderlo abitabile, indipendente dall’abitazione sottostante ed atto ad un uso diverso da quello per cui l’edificio fu a suo tempo assentito, all’uopo occorrendo la concessione edilizia (Consiglio di Stato, sez. V, 2 marzo 1999; n. 195).-
“Ai fini urbanistici , per volumi tecnici si intendono quelli non utilizzabili o altrimenti praticabili.
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