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QUESITO N. 122: Se il proprietario esclusivo del lastrico solare che costruisce sullo stesso un appartamento, diviene proprietario del nuovo lastrico solare.
QUESITO 122: Se il proprietario esclusivo del lastrico solare che costruisce sullo stesso un appartamento, diviene proprietario del nuovo lastrico solare.
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Il lastrico solare, ai sensi dell'art. 1117 c.c., è oggetto di proprietà comune dei diversi proprietari dei piani o porzioni di piano dell'edificio, ove non risulti il contrario, in modo chiaro ed univoco, dal titolo, per tale intendendosi gli atti di acquisto dei singoli appartamenti, o delle altre unità immobiliari, nonché il regolamento di condominio accettato dai singoli condomini (Cfr.  HYPERLINK "file:///C:\\Programmi\\Juris%20Data\\O3%20S02%20A2005%20N3102%20" Cassazione civile, sez. II, 6 febbraio 2005, n. 3102).
Il condomino che ha la proprietà esclusiva del lastrico solare, in virtù di quanto previsto nell’atto d’acquisto dell’appartamento, avrà, inoltre, il diritto di sopraelevazione.
“Il diritto di sopraelevare nuovi piani o nuove fabbriche spetta al proprietario esclusivo del lastrico solare o dell'ultimo piano di un edificio condominiale ai sensi e con le limitazioni previste dall'art. 1127 c.c., senza necessità di alcun riconoscimento da parte degli altri condomini, mentre limiti o divieti all'esercizio di tale diritto, assimilabili ad una "servitù altius non tollendi", possono esser costituiti soltanto con espressa pattuizione, che può esser contenuta anche nel regolamento condominiale, di tipo contrattuale” (Cfr.  HYPERLINK "file:///C:\\Programmi\\Juris%20Data\\O3%20S02%20A2000%20N15504%20" Cassazione civile, sez. II, 6 dicembre 2000, n. 15504).
“Ai fini dell'art. 1127 c.c. la sopraelevazione di edificio condominiale deve intendersi non nel senso di costruzione oltre l'altezza precedente di questo, ma come costruzione di uno o più nuovi piani o di una o più nuove fabbriche sopra l'ultimo piano dell’edificio, quale che sia il rapporto con l'altezza precedente del medesimo; ciò perché tale norma trova giustificazione nell'occupazione, da parte di chi sopreleva, dell'area comune su cui sorge il fabbricato, ossia della maggiore utilizzazione, mediante sfruttamento della colonna d'aria sovrastante l'edificio, di detta area. Ne consegue che anche la costruzione realizzata su terrazza di proprietà esclusiva del proprietario dell’adiacente appartamento, quando la terrazza sia quella dell’ultimo piano o piano attico dell'edificio condominiale, ed assolva perciò come lastrico solare alla funzione di copertura della parte sottostante detto edificio, va considerata come sopraelevazione ed è soggetta al relativo regime legale, perché comporta le stesse conseguenze in termini di occupazione e di utilizzazione della colonna d'aria sovrastante il fabbricato di qualsiasi altra ipotesi di sopraelevazione, costituente espressione del diritto di proprietà esclusiva dell'ultimo piano del lastrico solare” (Cfr. HYPERLINK "file:///C:\\Programmi\\Juris%20Data\\O3%20S02%20A1991%20N12173%20" Cassazione civile, sez. II, 14 novembre 1991, n. 12173).
Alla luce della giurisprudenza richiamata, il proprietario esclusivo del lastrico solare ha diritto di realizzare nuovi piani o nuove fabbriche in sopraelevazione, con l'onere di ...

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