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QUESITO N. 262: Se il riscatto del diritto di superficie avviene a discrezione del Comune previo, comunque, pagamento di una quota da versare.-
Quesito n. 262 : Se il riscatto del diritto di superficie avviene a discrezione del Comune previo, comunque, pagamento di una quota da versare.

Il diritto di superficie si configura come un diritto reale che consente di conferire la proprietà della costruzione ad un soggetto diverso dal proprietario del suolo, ovvero attribuisce il diritto di mantenere al di sopra (o al di sotto) del suolo altrui una costruzione, evitando che la proprietà del manufatto venga acquisita dal proprietario del terreno. Esso costituisce un’eccezione al diritto di accessione, istituto derivato dal diritto romano, in virtù del quale ogni cosa costruita o piantata sul suolo risultava automaticamente acquisita dal titolare del fondo stesso.-
Il diritto di superficie è utilizzato dalla pubblica amministrazione al fine di consentire la realizzazione di edifici residenziali a basso costo su suolo pubblico: la p. a., in luogo di alienare il terreno ai privati, ne concede esclusivamente l’uso in superficie; questo comporta un abbattimento dei costi, dato che per l’uso del terreno viene devoluto un corrispettivo minore, e quindi consente l’immissione sul mercato di alloggi popolari a basso costo; nel contempo il rischio, però, è quello che in questo modo venga realizzata un’edilizia scadente.-
Il legislatore ha rivitalizzato l’istituto del diritto di superficie percorrendo questa strada con la l. 22 ottobre 1971, n. 865 e la successiva legge 28 gennaio 1977, n. 10. Si prevede, infatti, che gli enti pubblici possono cedere ad altri i diritti di erigere edifici per un tempo non superiore a 99 anni, conservando nel contempo la proprietà del terreno, stipulando una convenzione con il Comune in cui sono stabiliti i criteri cui attenersi per la costruzione degli edifici (caratteristiche, i termini di inizio e ultimazione dei lavori ecc.) e le sanzioni nel caso in cui non si osservino le sanzioni previste. Con la costituzione dei diritti di superficie, gli assegnatari degli edifici residenziali costruiti su aree destinate all’Edilizia Economica e Popolare od ai Piani di Insediamento Produttivo risultano proprietari della costruzione, mentre i Comuni concedenti sono i proprietari del suolo.-
Successivamente, il legislatore ha voluto valorizzare il diritto di piena proprietà e la sua durata indefinita e ha voluto conciliare questi obiettivi con l’esigenza di conferire ai Comuni la possibilità finanziaria con l’introito dei corrispettivi di cessione della trasformazione del diritto temporaneo di superficie in piena proprietà. La legge n. 448 del 23 dicembre 1998, art. 31, commi 45/50, infatti, ha concesso ai proprietari di alloggi, negozi e immobili ad altra destinazione di edilizia agevolata e/o convenzionata la trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà (comunemente ed impropriamente denominata “riscatto”).-
Occorre, però, ricordare, in merito, che con la manovra finanziaria 1997 si era conferita al Consiglio Comunale la facoltà di individuare le aree escluse dalla trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà.-
Il comma 47 della l. n. 448/98 prescrive che...

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