Se in un contratto di multiproprietà o un contratto relativo a un prodotto per le vacanze di lungo termine o in un contratto di rivendita o di scambio, che viene offerto al consumatore nell’ambito di una promozione o di un’iniziativa di vendita,
Se in un contratto di multiproprietà o un contratto relativo a un prodotto per le vacanze di lungo termine o in un contratto di rivendita o di scambio che viene offerto al consumatore in persona nell’ambito di una promozione o di un’iniziativa di vendita, l’operatore deve indicare chiaramente nell’invito lo scopo commerciale e la natura dell’evento.-
In base alla Direttiva Europea 2008/122/CE del 14 gennaio 2009, in materia di tutela dei consumatori per alcuni aspetti dei contratti di multiproprietà, dei contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine e dei contratti di rivendita e di scambi, ai consumatori dovrebbe essere reso chiaro lo scopo commerciale degli inviti alle iniziative di vendita.-
In particolare vanno fornite al consumatore, a titolo gratuito ed in tempo utile prima che sia vincolato da un contratto o da un’offerta, informazioni accurate e sufficienti, chiare e comprensibili.
Gli Stati membri devono inoltre garantire che al consumatore sia concesso un periodo di quattordici giorni di calendario per recedere, senza indicarne le ragioni, dal contratto di multiproprietà, dal contratto relativo a prodotti per le vacanze di lungo termine e dal contratto di rivendita o di scambio.
Il periodo di recesso si calcola:
dal giorno della conclusione del contratto o di qualsiasi contratto preliminare vincolante;
dal giorno in cui il consumatore riceve il contratto o qualsiasi contratto preliminare vincolante, se posteriore alla data della conclusione del contratto o del preliminare vincolante.
Pur non sussistendo attualmente delle norme nazionali al riguardo, in base a quanto previsto dalla summenzionata Direttiva, gli Stati membri sono tenuti ad adottare, entro il 23 febbraio 2011, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla suddetta direttiva.
DI SEGUITO È RIPORTATO IL TESTO DELLA DIRETTIVA.
DIRETTIVA 2008/122/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
14 gennaio 2009
Sulla tutela dei consumatori per quanto riguarda taluni aspetti dei contratti di multiproprietà, dei contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine e dei contratti di rivendita e di scambio
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 95, vista la proposta della Commissione, visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1), deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (2), considerando quanto segue:
(1) GU C 44 del 16.2.2008, pag. 27.
(2) Parere del Parlamento europeo del 22 ottobre 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 18 dicembre 2008.
(1) Dall’adozione della direttiva 94/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 1994, concernente la tutela dell’acquirente per taluni aspetti dei contratti relativi all’acquisizione di un diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili (3), il settore della multiproprietà si è sviluppato e nuovi prodotti per le vacanze di tipo analogo hanno fatto la loro comparsa sul mercato.
(3) GU L 280 del 29.10.1994, pag. 83.
Questi nuovi prodotti per le vacanze e alcune transazioni commerciali connesse con la multiproprietà, come i contratti di rivendita e i contratti di scambio, non rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 94/47/CE. Inoltre, l’esperienza acquisita con l’applicazione della direttiva 94/47/CE ha dimostrato che alcuni aspetti già disciplinati dalla direttiva hanno bisogno di essere aggiornati o chiariti, al fine di prevenire lo sviluppo di prodotti volti ad eludere la presente direttiva.(2) Le lacune normative esistenti creano rilevanti distorsioni della concorrenza e causano gravi problemi per i consumatori, ostacolando il normale funzionamento del mercato interno. La direttiva 94/47/CE dovrebbe essere pertanto sostituita da una nuova direttiva aggiornata. Poiché il turismo svolge un ruolo sempre più importante nelle economie degli Stati membri, è opportuno incoraggiare la crescita e la produttività delle industrie della multiproprietà e dei prodotti per le vacanze di lungo termine mediante l’adozione di talune norme comuni.
(3) Per rafforzare la certezza del diritto e consentire ai consumatori e alle imprese di godere pienamente dei vantaggi del mercato interno, è necessario che le leggi degli Stati membri in questo settore siano ulteriormente ravvicinate.
Dovrebbero pertanto essere pienamente armonizzati taluni aspetti relativi alla commercializzazione, vendita e rivendita di multiproprietà e di prodotti per le vacanze di lungo termine nonché dello scambio dei diritti derivanti dai contratti di multiproprietà. Agli Stati membri non dovrebbe essere consentito di mantenere o introdurre nelle normative nazionali disposizioni diverse da quelle previste dalla presente direttiva. Laddove tali disposizioni armonizzate non esistono, gli Stati membri dovrebbero rimanere liberi di mantenere o introdurre normative nazionali conformi al diritto comunitario. Gli Stati membri, per esempio, dovrebbero poter mantenere o introdurre disposizioni relative agli effetti dell’esercizio del diritto di recesso in rapporti giuridici che non rientrano nell’ambito di applicazione della presente direttiva o disposizioni in virtù delle quali tra un consumatore e un operatore che fornisce una multiproprietà o un prodotto per le vacanze di lungo termine non possono aver luogo né accordi né pagamenti fintantoché il consumatore non abbia firmato un contratto di credito per finanziare l’acquisto di tali servizi.
(4) La presente direttiva dovrebbe lasciare impregiudicata l’applicazione da parte degli Stati membri, conformemente al diritto comunitario, delle disposizioni della presente direttiva a settori che esulano dall’ambito di applicazione della stessa. Di conseguenza, gli Stati membri potrebbero mantenere o introdurre una normativa nazionale corrispondente alla presente direttiva o a talune delle sue disposizioni in materia di transazioni commerciali che non rientrano nell’ambito di applicazione della presente direttiva.
(5) È opportuno definire chiaramente i diversi contratti disciplinati dalla presente direttiva in modo tale da impedire l’elusione delle sue disposizioni.
(6) Ai fini della presente direttiva, le prenotazioni multiple di alloggi, incluse le stanze d’albergo, non dovrebbero essere intese come contratti di multiproprietà, in quanto non implicano altri diritti e obblighi rispetto a quelli risultanti da prenotazioni separate. Né i normali contratti di locazione dovrebbero rientrare nell’ambito di applicazione dei contratti di multiproprietà, giacché si riferiscono a un unico periodo continuativo di occupazione e non a periodi multipli.
(7) Ai fini della presente direttiva, non dovrebbero essere intesi come contratti relativi a prodotti per le vacanze di lungo termine i normali sistemi di fidelizzazione che prevedono sconti sui futuri soggiorni negli alberghi di una catena, poiché la partecipazione al sistema non è ottenuta a titolo oneroso o il corrispettivo versato dal consumatore non è principalmente volto ad ottenere sconti o altri benefici su un alloggio.
(8) La presente direttiva dovrebbe lasciare impregiudicate le disposizioni della direttiva 90/314/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1990, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso» (1).
(1) GU L 158 del 23.6.1990, pag. 59.
(9) La direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno («direttiva sulle pratiche commerciali sleali») (2), proibisce le pratiche commerciali ingannevoli, aggressive e le altre pratiche sleali delle imprese nei confronti dei consumatori. Data la natura dei prodotti e delle pratiche commerciali relative alla multiproprietà, ai prodotti per le vacanze di lungo termine, alla rivendita e allo scambio, è opportuno adottare disposizioni più dettagliate e specifiche riguardo agli obblighi di informazione e alle iniziative di vendita. Ai consumatori dovrebbe essere reso chiaro lo scopo commerciale degli inviti alle iniziative di vendita. È opportuno che le disposizioni riguardanti le informazioni precontrattuali e il contratto siano chiarite e aggiornate. Per dare ai consumatori la possibilità di conoscere le informazioni prima della conclusione del contratto, queste dovrebbero essere fornite tramite mezzi che siano loro facilmente accessibili in quel momento.
(2) GU L 149 dell’11.6.2005, pag. 22.
(10) I consumatori dovrebbero avere il diritto, che gli operatori non dovrebbero negare, di ricevere le informazioni precontrattuali e il contratto in una lingua di loro scelta e ad essi nota. Inoltre, per facilitare la sottoscrizione e l’esecuzione del contratto, si dovrebbe permettere agli Stati membri di decidere che siano fornite ai consumatori ulteriori versioni linguistiche del contratto.
(11) Al fine di consentire ai consumatori di comprendere appieno i propri diritti e le proprie obbligazioni in base al contratto, dovrebbe essere concesso loro un termine entro il quale possono recedere dal contratto senza indicarne le ragioni e senza sostenere alcuna spesa. Attualmente, la durata di questo periodo varia da uno Stato membro all’altro e l’esperienza insegna che il periodo previsto dalla direttiva 94/47/CE non è sufficientemente lungo. Tale periodo dovrebbe pertanto essere esteso al fine di ottenere un livello elevato di tutela dei consumatori e maggiore chiarezza per consumatori e operatori. La lunghezza del periodo, le modalità e gli effetti dell’esercizio del diritto di recesso dovrebbero essere armonizzati.
(12) I consumatori dovrebbero disporre di mezzi di ricorso efficaci nel caso in cui gli operatori non si conformino alle disposizioni relative alle informazioni precontrattuali o al contratto, in particolare quelle che stabiliscono che il contratto includa tutte le informazioni necessarie e che il consumatore riceva copia del contratto all’atto della conclusione.
Oltre ai mezzi di ricorso previsti dal diritto nazionale, i consumatori dovrebbero beneficiare di una proroga del periodo di recesso qualora le informazioni non siano state fornite dagli operatori. Il diritto di recesso dovrebbe rimanere azionabile senza alcuna spesa durante tale periodo di proroga, indipendentemente dai servizi di cui i consumatori possano aver beneficiato. La scadenza del periodo di recesso non preclude ai consumatori la possibilità di esperire mezzi di ricorso ai sensi del diritto nazionale per violazione degli obblighi d’informativa.
(13) Al computo dei periodi previsti dalla presente direttiva è opportuno applicare il regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini (3).
(3) GU L 124 dell’8.6.1971, pag. 1.
(14) Il divieto di versare acconti agli operatori o a terzi prima dello spirare del termine per l’esercizio del diritto di recesso dovrebbe essere chiarito, al fine di migliorare la tutela dei consumatori. Per i contratti di rivendita, il divieto di versare acconti dovrebbe applicarsi fino al momento in cui la vendita abbia effettivamente luogo o sia stata altrimenti posta fine al contratto di rivendita, ma gli Stati membri dovrebbero restare liberi di regolamentare la possibilità e le modalità dei pagamenti finali agli intermediari nel caso in cui sia posta fine al contratto di rivendita.(15) Per i contratti relativi a prodotti per le vacanze di lungo termine, nel prezzo da pagare nel contesto di scadenze scaglionate di pagamento si potrebbe prendere in considerazione la possibilità di adeguare dopo il primo anno gli importi successivi, al fine di assicurare che sia mantenuto il valore reale di quei pagamenti rateali, ad esempio per tenere conto dell’inflazione.(16) In caso di recesso del consumatore da un contratto in cui il prezzo è interamente o parzialmente coperto da un credito concessogli dall’operatore o da un terzo in base ad un accordo fra il terzo e l’operatore, il contratto di credito dovrebbe essere risolto senza alcuna spesa per il consumatore. Lo stesso dovrebbe valere per i contratti relativi ad altri servizi correlati forniti dall’operatore o da un terzo in base ad un accordo tra tale terzo e l’operatore.
(17) I consumatori non dovrebbero essere privati della tutela garantita dalla presente direttiva quando la legge applicabile al contratto è la legge di uno Stato membro. La legge applicabile al contratto dovrebbe essere determinata in conformità delle norme comunitarie in materia di diritto internazionale privato, in particolare del regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) (1). In virtù di tale regolamento può essere applicabile la legge di un paese terzo, in particolare allorché i consumatori vengano avvicinati dagli operatori mentre sono in vacanza in un paese diverso dal loro paese di residenza. Dal momento che tali prassi commerciali sono correnti nel settore contemplato dalla presente direttiva e che i contratti sono stipulati per importi di rilevante entità, dovrebbe essere prevista una salvaguardia supplementare per assicurare che, in determinate situazioni specifiche, in particolare qualora i giudici di uno Stato membro siano competenti relativamente al contratto, il consumatore non sia privato della tutela garantita dalla presente direttiva. Questo concetto riflette le particolari esigenze di tutela del consumatore derivanti dalla complessità, dalla natura a lungo termine e dalla rilevanza finanziaria tipiche dei contratti rientranti nell’ambito di applicazione della presente direttiva.
(1) GU L 177 del 4.7.2008, pag. 6.
(18) La competenza giurisdizionale dei giudici nei procedimenti che vertono su materie contemplate dalla presente direttiva dovrebbe essere determinata in conformità del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (2).
(2) GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1.
(19) Al fine di assicurare la piena efficacia della tutela concessa ai consumatori a norma della presente direttiva, in particolare per quanto concerne il rispetto da parte degli operatori degli obblighi di informazione sia in fase precontrattuale che contrattuale, è necessario che gli Stati membri introducano sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive per le violazioni della presente direttiva.(20) Occorre garantire che le persone o le organizzazioni che, in base alle normative nazionali, hanno un interesse legittimo nel settore dispongano dei mezzi giuridici per avviare procedimenti contro le violazioni della presente direttiva.
(21) È necessario che siano elaborate procedure di ricorso adeguate ed efficaci negli Stati membri per risolvere le controversie fra i consumatori e gli operatori. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero incoraggiare l’istituzione di enti pubblici o privati per la risoluzione extragiudiziale delle controversie.
(22) Gli Stati membri dovrebbero garantire una reale informazione dei consumatori in merito alle disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva e incoraggiare gli operatori e i responsabili dei codici a fornire ai consumatori informazioni sui propri codici di condotta in tale settore. Al fine di conseguire un elevato livello di tutela dei consumatori, le organizzazioni dei consumatori potrebbero essere informate e coinvolte nell’elaborazione di codici di condotta.(23) Poiché gli obiettivi della presente direttiva non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per eliminare gli ostacoli al funzionamento del mercato interno e conseguire un elevato livello comune di tutela dei consumatori in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
(24) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
(25) Conformemente al punto 34 dell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» (3), gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e a rendere pubblici, nell’interesse proprio e della Comunità, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la presente direttiva e i provvedimenti di recepimento,
(3) GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA
Articolo 1
Scopo e ambito di applicazione
1. La presente direttiva ha lo scopo di contribuire al corretto funzionamento del mercato interno e conseguire un elevato livello di tutela dei consumatori mediante il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri per quanto riguarda taluni aspetti della commercializzazione, vendita e rivendita di multiproprietà e di prodotti per le vacanze di lungo termine nonché ai contratti di scambio.
2. La presente direttiva si applica alle transazioni commerciali da operatore a consumatore.
Essa lascia impregiudicate le disposizioni nazionali:
a) che prevedono rimedi giuridici generali del diritto dei contratti;
b) relative alla registrazione di beni immobili o mobili e al trasferimento di beni immobili;
c) relative alle condizioni di stabilimento o ai regimi di autorizzazione o alle norme sulla concessione di autorizzazioni;
e
d) relative alla determinazione della natura giuridica dei diritti che sono oggetto dei contratti contemplati dalla presente direttiva.
Articolo 2
Definizioni
1. Ai fini della presente direttiva si intende per:a) «contratto di multiproprietà»: un contratto di durata superiore a un anno tramite il quale un consumatore acquisisce a titolo oneroso il diritto di godimento su uno o più alloggi per il pernottamento per più di un periodo di occupazione;b) «contratto relativo a un prodotto per le vacanze di lungo termine»: un contratto di durata superiore a un anno ai sensi del quale un consumatore acquisisce a titolo oneroso essenzialmente il diritto di ottenere sconti o altri vantaggi relativamente ad un alloggio, separatamente o unitamente al viaggio o ad altri servizi;c) «contratto di rivendita»: un contratto ai sensi del quale un operatore assiste a titolo oneroso un consumatore nella vendita o nell’acquisto di una multiproprietà o ...
... continua