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QUESITO N. 248: Se l’ipoteca iscritta per una determinata somma di denaro e a soddisfazione di un determinato credito consente al creditore di estendere il vincolo ipotecario ad un credito diverso da quello garantito.-
Quesito n. 248: Se l’ipoteca iscritta per una determinata somma di denaro e a soddisfazione di un determinato credito consente al creditore di estendere il vincolo ipotecario ad un credito diverso da quello garantito.-

L’ipoteca è tradizionalmente ricostruita come un diritto reale di garanzia. Essa si costituisce mediante iscrizione nei registri immobiliari, mentre il bene rimane ad altri soggetti, diversi dal creditore. Solo un titolo valido attribuisce il diritto all’iscrizione ipotecaria, poiché l’ipoteca è giuridicamente inesistente, in tutto o in parte, se viene eseguita in base ad un titolo nullo ovvero oltre i limiti oggettivi di un titolo valido.-
Il legislatore distingue tre differenti ipotesi di ipoteca: legale, giudiziale e volontaria. L’ipoteca legale è accordata dalla legge in considerazione della particolare tutela di cui gode il credito.-
L’ipoteca giudiziale trova, invece, il titolo nella legge; per la sua iscrizione si richiede l’esistenza di una condanna al pagamento di somma o all’adempimento di altra obbligazione ovvero al risarcimento dei danni da liquidarsi successivamente. In questo caso, dunque, la sentenza del giudice che contiene la condanna costituisce un titolo in forza del quale il creditore può accendere l’ipoteca.-
Infine, l’ipoteca volontaria è di regola concessa per contratto, ma la legge ne ammette anche la concessione per atto unilaterale. Non si ammette, invece, la costituzione in forza di testamento.-
Premesso ciò, la risoluzione del quesito necessita, altresì, una breve riflessione su quello che è uno dei principi caratterizzanti l’istituto dell’ipoteca: il principio di specialità. In base a tale principio, così come emergente dall’art. 2809 c.c. l’iscrizione di ipoteca, che ebbene ricordare ha carattere costitutivo, deve avvenire da un lato su beni specialmente indicati, dall’altro per una somma determinata in danaro. Dall’ art. 2808 c.c. si evince chiaramente non solo come i beni del debitore debbano essere specificamente individuati, ma anche come la somma debba essere determinata a pena dell’impossibilità di iscrizione ipotecaria e ove questa fosse eseguita dal Conservatore dei Registri Immobiliari, a pena di nullità. Di conseguenza, l’ipoteca può iscriversi, esclusivamente e tassativamente, per un debito di denaro che, peraltro, deve essere quantitativamente determinato nel suo ammontare. Ogni debito di denaro può essere garantito ipotecariamente, ma a condizione, ai fini della validità dell’ipoteca, che sia indicata l...

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