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Quali sono i rimedi a disposizione del conduttore nel caso di mancata destinazione dell'immobile all'uso per il quale il locatore, attraverso l'apposita disdetta, aveva negato la rinnovazione del contratto di locazione.-
Se il conduttore ha diritto alla rinnovazione del contratto di locazione in caso di mancata destinazione dell'immobile all'uso per il quale il locatore ha negato la rinnovazione del contratto.
Un’ipotesi del genere ricorre ad esempio nel caso in cui il proprietario dell'unità immobiliare nega il rinnovo dichiarando di voler adibire utilizzare l’abitazione per i propri genitori che, ormai anziani, si trasferiscono per stare vicini ai figli, mentre in realtà, i genitori non si trasferiranno nell'immobile.-
Vediamo nel dettaglio cosa dice la legge al riguardo.-
L'art. 3 della legge n. 431/1998 che disciplina le locazioni urbane, stabilisce al comma 5 che qualora il locatore, nel termine dei dodici mesi successivi al rilascio, non abbia adibito l'immobile di cui ha ottenuto la disponibilità a seguito di disdetta all'uso nella medesima indicato, il conduttore ha diritto al ripristino del rapporto di locazione alle medesime condizioni di cui al contratto disdettato o, in alternativa, al risarcimento del danno.-
La mancata destinazione dell'immobile all'uso per il quale il locatore ha negato la rinnovazione del contratto fa quindi sorgere in capo al conduttore il diritto di vedersi restituito nella medesima situazione nella quale egli si sarebbe trovato in mancanza della privazione del bene ovvero, a sua scelta, di ottenere il risarcimento dei danni che detta privazione gli ha causato. Ciò in quanto il conduttore è stato estromesso dal godimento del bene per effetto di un'esigenza del locator...
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