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Nel contratto di locazione la falsa indicazione della transitorietà dell'uso da parte del conduttore integra gli estremi di una simulazione in frode alla legge.-
Falsa indicazione della transitorietà dell'uso
da parte del conduttore
Corte di Cassazione, Sezione 3 Civile, Sentenza del 25 febbraio 2009, n. 4495.
Il contratto di locazione per uso abitativo, stipulato con la falsa indicazione della transitorietà dell'uso da parte del conduttore, al fine di eludere la sanzione di nullità delle clausole concernenti la durata e la misura del canone, in quanto contrarie al regime giuridico stabilito dalla legge, integra gli estremi di una simulazione relativa in frode alla legge, perché, sotto l'apparenza di una convenzione di tal fatta, nasconde una locazione abitativa ordinaria, pattiziamente regolata in difformità dal regime inderogabile dell'equo canone, con la conseguenza che il condutt...
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