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L’ammontare dell’imposta di registro, per le locazioni e gli affitti di beni immobili, non può mai essere inferiore a € 67, anche se il canone di locazione risulta di importo modesto.-
L ammontare dell imposta di registro, per le locazioni e gli affitti di beni immobili, non può mai essere inferiore a ¬ 67,
anche se il canone di locazione risulta di importo modesto



La nota 2, all articolo 5, della Tariffa allegata al decreto del presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, dispone che «in ogni caso l'ammontare dell'imposta, per le locazioni e gli affitti di beni immobili, non può essere inferiore alla misura fissa di 67 euro».Ove il contratto non venga prorogato, dopo i primi tre anni, non è necessario il versamento dell’imposta di registro. Per le annualità successive (proroga di due anni), si potrà versare una somma anche minore di 67 euro.

Per fare un esempio, nel caso in cui si debba registrare un contratto di locazione a canone agevolato (3 più 2) per tre anni, con canone di ¬ 2.400, ai sensi dell articolo 2, comma 3, legge 431/98, il conteggio corretto, è il seguente:
Canone annuo di locazione di 2.400 euro al 70% = 1.680 euro
Tassa del 2% su 1.680 euro = 33.60 euro
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