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La disdetta indicante erroneamente una data di fine locazione posteriore a quella reale, ha efficacia per la scadenza successiva.-
La disdetta indicante una data errata di fine locazione ha efficacia per la scadenza successiva
Ogniqualvolta una delle parti, generalmente il proprietario, invia all'altra una raccomandata A.R. di risoluzione del contratto di locazione per la supposta scadenza “naturale” del contratto, bisogna prestare grandissima attenzione a valutare bene la data indicata in tale atto di disdetta.
Ciò in quanto, nel caso sia ivi indicata una data di scadenza del contratto posteriore a quella reale, la disdetta può essere inefficace alla reale scadenza contrattuale ma dispiegare efficacia alla successiva. Tale circostanza, cioè l'indicazione di una data errata di disdetta e posteriore all'effettiva scadenza del contratto, è di fondamentale importanza in quanto un consolidato orientamento giurisprudenziale, connotato da numerose pronunce sul punto, prevede che: “il consolidato principio giurisprudenziale secondo cui la disdetta erroneamente comunicata per una data anteriore a quella di scadenza del contratto di locazione vale comunque per la successiva scadenza effettiva, non può applicarsi all'ipotesi inversa, cioè per riconoscere efficacia per l'esatta scadenza alla disdetta comunicata espressamente per una scadenza successiva, neppure se la relativa comunicazione è avvenuta tempestivamente (nella specie: ai sensi dell'art. 3, l. n. 392/1978) rispetto all'effettiva scadenza legale del contratto.” (Sul punt...
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