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Il concetto di decoro architettonico nel condominio.-
IL CONCETTO DI DECORO ARCHITETTONICO NEL CONDOMINIO

Riguardo alla figura di decoro architettonico, una recente pronuncia della Cassazione ha statuito che “per decoro architettonico del fabbricato, ai fini della tutela prevista dall'art. 1120 c.c., deve intendersi l'estetica dell'edificio, costituita dall'insieme delle linee e delle strutture ornamentali che ne costituiscono la nota dominante ed imprimono alle varie parti di esso una sua determinata, armonica fisionomia, senza che occorra che si tratti dì edifici di particolare pregio artistico, né rileva che detto decoro sia stato gravemente ed evidentemente compromesso da precedenti interventi sull'immobile, ma è sufficiente che vengano alterate in modo visibile e significativo la particolare struttura e la complessiva armonia che conferiscono al fabbricato una propria specifica identità”. Così si è pronunciata la Suprema Corte nella Sent. n. 14455 del 19 giugno 2009. Tale pronuncia si sposa appieno con l'orientamento sino ad ora ottemperato dai Giudici della Suprema Corte, i quali, in precedenti e numerose pronunce, erano arrivati alle medesima conclusione (ad esempio, tra le tante: Cass. n. 27551 del 4/2/2005 e Cass. n. 851 del 16/1/2007).

In generale, per decoro architettonico deve intendersi l'estetica dell'edificio data dall'insieme delle linee e delle strutture che connotano l'edificio stesso e che gli imprimono una determinata, armonica fisionomia. Pertanto, ogniqualvolta possa individuarsi nel fabbricato una linea armonica, sia pure estremamente semplice, che ne caratterizzi la fisionomia, il decoro architettonico deve essere considerato come bene comune, ai sensi dell'articolo 1117 cod. civ.. Tale bene assume tanta rilevanza che, ai fini della tutela prevista dall'art. 1120 cod. civ., può essere attribuita al grado di visibilità delle innovazioni contestate, in relazione ai diversi punti di osservazione dell'edificio, ovvero alla presenza di altre pregresse modifiche non autorizzate (Cass. n. 851 del 16/01/2007). Infatti, nell'ipotesi di "stravolgimento" della fisionomia architettonica dell'edificio condominiale, il pregiudizio economico è una conseguenza normalmente insita nella menomazione del decoro architettonico che, costituendo una qualità del fabbricato, è tutelata - in quanto di per sè meritevole di salvaguardia - dalle norme che ne vietano l'alterazione. Addirittura, il cui mantenimento del decoro architettonico viene tutelato a prescindere dalla validità estetica assoluta delle modifiche che si intendono apportare (Cass. n. 8830 del 04/04/2008) e, a prescindere da ogni considerazione sulla proprietà dei muri perimetrali, che l'art 1117 c.c. espressamente annovera tra i beni comuni, il proprietario della singola unità immobiliare non può mai, senza autorizzazione del condominio, esercitare una autonoma facoltà di modificare quelle parti esterne, siano esse comuni o di proprietà individuale (come, ad esempio, la tamponatura esterna di un balcone rientrante), che incidano sul decoro dell'intero corpo di fabbrica o di parti significative di e...

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