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La disciplina del contratto di locazione dell’abitazione familiare in caso di separazione dei coniugi.-
La disciplina del contratto di locazione dell’abitazione familiare in caso di separazione dei coniugi


L'utilizzo dell'immobile oggetto del contratto di locazione è espressione del diritto personale di godimento del bene altrui di cui diviene titolare il conduttore cui compete, ovviamente, l'obbligo di pagare il corrispettivo al locatore. L'unità immobiliare locata può essere destinata ad abitazione del nucleo familiare del conduttore, intendendosi per tale sia la famiglia fondata sul matrimonio con prole legittima e sia il rapporto di convivenza con prole naturale. Non è necessario che il contratto di locazione sia intestato ad entrambi i coniugi o i conviventi, proprio perché è nel diritto del conduttore di servirsi del bene per un uso abitativo che implica anche il vivere con la propria famiglia. La separazione comporta innanzi tutto che la coppia cessi di convivere e pertanto che venga meno l'unica abitazione comune, così da porsi la necessità di stabilire chi debba continuare ad usufruire della casa familiare. La cessazione dell'unione coniugale, al pari della separazione dei conviventi, può essere regolata da un accordo tra i partner nell'ambito del quale gli stessi dispongano anche per l'assegnazione in godimento dell'alloggio condotto in locazione destinato a casa familiare.
In mancanza di accordo la successione nel contratto di locazione è regolata dal provvedimento del giudice della separazione (o del divorzio) che dispone in ordine all'assegnazione della casa coniugale. La fattispecie è attualmente regolata dall'art. 6 della legge n. 392/78 che espressamente prevede il diritto di succedere nel contratto di locazione in favore del coniuge al quale venga assegnata la casa coniugale con provvedimento giudiziale nell'ambito di un procedimento di separazione o divorzio. Il diritto a succedere nel rapporto di locazione spetta altresì al coniuge a cui sia attribuito il diritto di permanere nella casa coniugale in base all'accordo di separazione consensuale o, nel caso di nullità del matrimonio, se tra i coniugi si è così stabilito. Anche la separazione di fatto comporta la successione nel contratto di locazione: nel caso in cui siano i coniugi a decidere di vivere separati con un accordo privato (senza cioè rilevanza giuridica ai fini del rapporto di co...

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