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Se ai fini di comprendere se l’acquisto effettuato in costanza di matrimonio dai coniugi in regime di comunione legale appartenga o meno alla medesima in presenza di una dichiarazione del coniuge non acquirente circa la destinazione ad uso personale
ABSTRACT DELLA SENTENZA: ai fini di comprendere se l’acquisto effettuato in costanza di matrimonio dai coniugi in regime di comunione legale appartenga o meno alla medesima in presenza di una dichiarazione del coniuge non acquirente circa la destinazione ad uso personale del bene in questione bisogna guardare all’effettivo impiego dello stesso.


Con sentenza n. 22755/2009, la Suprema Corte sconfessa il vecchio adagio apprestando tutela ai diritti vantati dal terzo acquirente in buona fede a titolo oneroso dell’immobile originariamente acquistato dai coniugi come bene personale, effettivamente adibito a casa coniugale e successivamente accertato come soggetto al regime di comunione legale tra i coniugi.

Ma andiamo con ordine.

Il caso trae le mosse da un procedimento per separazione personale in seno al quale la moglie svolgeva anche domanda di accertamento della simulazione del contratto di compravendita relativo all’immobile da destinare casa coniugale, fittiziamente dichiarato – anche dalla moglie ai sensi e per gli effetti dell’art. 179 f) c.c. – bene personale al solo fine di sottrarlo alla comunione per fini fiscali.

Tale domanda, dichiarata inammissibile nel giudizio di separazione perché extra petitum, veniva riproposta in via automa e rigettata per carenza di prova scritta della simulazione.

Rriqualificata dalla Corte d’appello come “domanda di accertamento della comunione legale”, veniva accolta, stante la riconosciuta natura meramente ricognitiva della dichiarazione adesiva prestata dal coniuge non acquirente all’atto dell’acquisto.

Proponeva ricorso per Cassazione il terzo acquirente, titolare di interesse in quanto convenuto in giudizio per l’annullamento dell’acquisto da lui successivamente compiuto; resisteva con controricorso la moglie.


Con riguardo all’eccepita prescrizione dell’azione di annullamento, la Corte liquida velocemente la questione sul duplice rilievo, da un lato della mancata allegazione a cura del ricorrente di aver già coltivato l’eccezione in appello e, dall’altro, del fatto che trattasi di eccezione non rilevabile d’ufficio.


Esaurita la questione preliminare – che, laddove accolta sarebbe risultata assorbente sulle altre – la Corte passa all’esame della seconda questione, relativa alla definizione della natura – ricognitiva o meno – della dichiarazione adesiva prestata dal coniuge non acquirente all’atto dell’acquisto e relativa alla destinazione personale del bene oggetto del contratto ai fini dell’esclusione della comunione.


Insegna la Corte che, laddove tale dichiarazione attesti una situazione di fatto già esistente (ad esempio sel’acquisto ricada su un immobile già detenuto in locazione e destinato ad uso personale per attività professionale), allora ha natura ricognitiva ed efficacia probatoria di confessione stragiudiziale, revocabile ex art. 2732 c.c.; diversamente, laddove esprima una mera dichiarazione di intenti, (cioè l’immobile non è già utilizzato come bene personale ed il coniuge non acquirente manifesta una condivisione della volontà dell’altro di imprimere tale destinazione), allora la dichiarazione non ha natura ricognitiva né valore probatorio della confessione, posto che non è idonea a predicare la verità o falsità di una situazione, come richiesto ex art. 2730 c.c..


Ciò premesso, il ragionamento della Corte prosegue, poi, con riferimento alla funzione logica della dichiarazione ai fini dell’esclusione del bene dalla comunione.

Sulla questione la Corte rileva l’esistenza di due filoni giurisprudenziali – il contrasto tra i quali ha determinato la rimessione alle Sezioni Unite -: un primo indirizzo, accogliendo un’interpretazione letterale della norma ex art. 179, lett. f) c.c., ritiene che la dichiarazione del coniuge non acquirente sia condizione necessaria e sufficiente per l’esclusione del bene dalla comunione; altro indirizzo, invece, ritiene che tale dichiarazione sia condizione necessaria, ma non sufficiente posto che, a tal fine, è indispensabile il concorso di entrambe gli elementi, e cioè della dichiarazione del coniuge adesiva non acquirente da un lato e dell’effettivo impiego del bene per scopo personale dall’altro.

La carenza di uno soltanto di questi elementi determina l’inclusione del bene nella comunione perché l'effetto limitativo della comunione si produce solo “ai sensi delle lettere c), d) ed f) del precedente comma”, vale a dire solo se i beni sono effettivamente personali.


La Corte, aderisce a questo secondo indirizzo.

Pertanto, ai fini di comprendere se l’acquisto effettuato in costanza di matrimonio dai coniugi in regime di comunione legale appartenga o meno alla medesima in presenza di una dichiarazione del coniuge non acquirente circa la destinazione ad uso personale del bene in questione bisogna guardare all’effettivo impiego dello stesso.

Secondo il sistema definito dagli art. 177 e 179 comma 1 c.c., infatti, l'inclusione nella comunione legale è un effetto automatico dell'acquisto di un bene non personale da parte di alcuno dei coniugi in costanza di matrimonio. Ed è solo la natura effettivamente personale del bene a poterne determinare l'esclusione dalla comunione.

Se il legislatore avesse voluto riconoscere ai coniugi la facoltà di escludere ad libitum determinati beni dalla comunione, lo avrebbe fatto prescindendo dal riferimento alla natura personale dei beni, che condiziona invece gli effetti previsti dall'art. 179 comma 2 c.c..


Da qui derivano due conseguenze:

1) riguardo alla natura ed all’efficacia della dichiarazione del coniuge non acquirente, delle due l’una: o il bene è già destinato all’uso personale e allora il coniuge non acquirente al momento dell’acquisto ne certifica la destinazione già esistente con dichiarazione avente evidente valore ricognitivo (dei presupposti necessari per l’operatività dell’esclusione), oppure se il bene acquistando NON è già utilizzato come bene personale e tale destinazione è soltanto programmata e futuribile, allora la dichiarazione non avrà valore ricognitivo né potrà, di per sé, dispiegare effetti ai fini della sottrazione del bene alla comunione, essendo altresì indispensabile a tal fine l’effettivo impiego del bene per fini personali del coniuge acquirente.

Nel primo caso, dunque, la dichiarazione sarà condizione necessaria e sufficiente all’esclusione, nel secondo solo condizione necessaria;


2) la mancata effettiva destinazione ad uso personale del bene dichiarato tale all’atto di acquisto può essere oggetto di distinto, autonomo successivo accertamento giudiziale su domanda del coniuge interessato (in questo caso la moglie), non risultando esso precluso dall’intervento adesivo del coniuge non acquirente.

A tal fine, la dichiarazione resa dal coniuge non acquirente avrà valore probatorio di confessione stragiudiziale, revocabile nei limiti dell’art. 2732 c.c., se dotata di natura ricognitiva, ovvero di prova liberamente valutabile se priva di natura ricognitiva, dovendosi, in questo caso, accertare l’effettiva destinazione del bene, indipendentemente dall’indagine sugli intenti dei coniugi.


L’applicazione di questi principi al caso in esame ha portato la Corte a ritenere fondata la domanda di accertamento della comunione proposta dalla moglie e legittima la conseguente domanda di annullamento dell’atto di compravendita stipulato dal solo marito con il terzo, annullabile ex art. 184 c.c. perché avente ad oggetto un bene facente parte della comunione (per carenza del requisito dell’effettiva destinazione personale, essendo incontestato che l’immobile era utilizzato come casa coniugale) e compiuto senza il consenso dell’altro coniuge.


E tuttavia, l’azione di annullamento ex art. 184 c.c. è soggetta alla disciplina generale di cui agli artt. 1441 e seguenti, in particolare all’art. 1445 c.c. che prevede l’inopponibilità dell’annullamento ai terzi acquirenti in buona fede a titolo oneroso, salvi fatti gli effetti della preventiva trascrizione della domanda di annullamento rispetto all’atto d’acquisto.

Nel caso in esame ha giovato al terzo ricorrente la dichiarazione di illegittimità della domanda di accertamento proposta dalla moglie contestualmente alla separazione: la trascrizione del titolo d’acquisto, infatti, è intervenuta prima della nuova trascrizione della domanda di accertamento della comunione riproposta in via autonoma la quale, sola, spiega gli effetti ai fini dell’opponibilità ai terzi.


E fu così che la moglie, vittoriosa in sede di accertamento della comunione, si è vista, per la seconda volta, sfilare da sotto il naso la proprietà della casa coniugale.

Non le rimane che un’ultima carta da giocare e cioè provare la mala fede del terzo, compito assai arduo trattandosi di elemento psicologico.

A tal fine la Corte ha cassato con rinvio alla C.A. che in prima battuta non si è occupata del profilo soggettivo.




TESTO DELLA SENTENZA


SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Sentenza 20 - 28 ottobre 2009, n. 22755

(Presidente Carbone - Relatore Nappi)

Svolgimento del processo

Il 25 giugno 1996 R. B. convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Marsala l'ex marito P. B. e N. P., cui in data omissis lo stesso B. aveva venduto un alloggio, che in precedenza era stato destinato a casa coniugale sin dal suo acquisto in data omissis, benché entrambi i coniugi ne avessero all'epoca simulato la destinazione all'attività professionale del marito, per sottrarlo a scopo fiscale alla comunione legale.

Chiese dunque che, dichiarata la simulazione dell'atto pubblico per notar L. F. di acquisto dell'immobile a nome del solo P. B., fosse accertata la comune proprietà dell'alloggio in capo a entrambi i coniugi e ne fosse di conseguenza annullata la successiva vendita a N. P..

Ripropose così la domanda già proposta nel giudizio di separazione personale dei coniugi e trascritta il 10 luglio 1991, ma dichiarata inammissibile in quella sede.

Il tribunale qualificò la domanda di R. B. come azione di simulazione del contratto di compravendita stipulato dai coniugi B. per l'acquisto dell'immobile controverso. Ordinò pertanto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di A. F. e M. L. A., danti causa di P. B. e R.

B.. E rigettò la domanda per mancanza di prova scritta.

La decisione, impugnata da R. B., fu tuttavia riformata dalla Corte d'appello di Palermo, che, qualificata la domanda come azione di accertamento della comunione legale, riconobbe R. B. comproprietaria dell'immobile e di conseguenza annullò il contratto di compravendita per notar C. stipulato da N. P. con il solo P. B..

Ritennero i giudici d'appello che l'indiscussa e comunque accertata destinazione dell'immobile a casa coniugale ne aveva determinato l'immediata inclusione nella comunione legale sin dall'acquisto, perché la dichiarazione resa da R. B. nell'atto pubblico di compravendita del omissis, circa la destinazione dell'immobile all'attività professionale del marito commercialista, non aveva avuto efficacia negoziale e non aveva comportato pertanto la sottrazione del bene alla comunione.

Contro la sentenza d'appello ha proposto ricorso per cassazione N. P., con un unico motivo d'impugnazione, cui resiste con controricorso R. B., che ha proposto altresì, ricorso incidentale condizionato e ha poi depositato anche una memoria. Mentre non ha spiegato difese P. B..

La prima sezione civile di questa corte, cui il ricorso era stato assegnato, ne ha sollecitato la rimessione alle Sezioni unite. Ha rilevato infatti un contrasto di giurisprudenza circa la disponibilità del diritto alla comunione legale su beni che per legge vi sarebbero inclusi; e la particolare importanza della consequenziale questione degli effetti nei confronti dei terzi acquirenti nel caso di sopravvenuto accertamento della comunione legale sui beni alienati dal coniuge unico intestatario.

Successivamente P. ha depositato memoria.




Motivi della decisione



1. Disposta a norma dell'art. 335 c.p.c. la riunione dei ricorsi proposti contro la stessa sentenza, va innanzitutto rilevato che nella memoria depositata dalla controricorrente R. B. viene eccepita l'improcedibilità del ricorso principale per omessa notifica ai chiamati in causa A. F. e M. L. A..

Si tratta tuttavia di eccezione palesemente infondata, perché non è più in discussione in questo giudizio il contratto di compravendita cui parteciparono A. F. e M. L. A., bensì solo il contratto di compravendita stipulato da N. P. con P. B..

Né rileva in questa sede se violi l'art. 112 c.p.c. la modificazione della qualificazione giuridica della domanda da parte della corte d'appello, posto che si tratterebbe comunque di un error in procedendo non dedotto dal ricorrente e non rilevabile d'ufficio (Cass., sez. III, 17 gennaio 2007, n. 978, m. 596924).

2. Con l'unico complesso motivo del suo ricorso N. P. deduce violazione degli art. 179, 184, 1445 c.c., vizi di motivazione della decisione impugnata.

Lamenta innanzitutto che la corte d'appello non abbia tenuto conto della sua buona fede di terzo acquirente, cui non poteva addossarsi una responsabilità del solo P. B..

Eccepisce poi la prescrizione dell'azione di annullamento, perché proposta a oltre un anno sia dall'acquisto dell'immobile da parte dei coniugi B. sia dal successivo acquisto dello stesso immobile da parte sua.

Lamenta infine che la dichiarazione resa da R. B. all'atto dell'acquisto dell'immobile da parte del marito sia stata erroneamente qualificata come meramente ricognitiva, anziché negoziale, senza considerarne la destinazione a rifiutare gli effetti traslativi del contratto. E rilevato che su tale questione v'è contrasto di giurisprudenza, chiede che la questione sia risolta dalle Sezioni unite della corte.

3. Risulta preliminare l'esame dell'eccezione di prescrizione proposta dal ricorrente, perché, ove tale eccezione risultasse ammissibile e fondata, la conseguente dichiarazione di estinzione del diritto azionato da R. B. renderebbe irrilevante l'accertamento della sua effettiva esistenza (Cass., sez. un., 11 gennaio 2008, n. 581, m. 600910).

Sennonché, posto che quella prevista dall'a...

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