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Se dopo il primo rinnovo del contratto di locazione, il conduttore ha un diritto di prelazione, nel caso in cui il venditore gli manifesti l’intenzione di voler vendere l’immobile.-
Se dopo il primo rinnovo del contratto di locazione, il conduttore ha un diritto di prelazione, nel caso in cui il venditore gli manifesti l’intenzione di voler vendere l’immobile.-

Il conduttore di un immobile con contratto di locazione abitativa del tipo 4+4 e risalente al luglio del 1982 – con regolari aggiornamenti periodici del canone – ha un diritto di prelazione sull’immobile se il proprietario, nel momento della comunicazione di finita locazione, comunicandogli l’intenzione di non voler rinnovare il contratto gli comunichi altresì la volontà di vendere l’immobile?

Nel caso in esame ci si riferisce ad un contratto di locazione stipulato nel luglio del 1982, a norma della legge 27 luglio 1978, numero 392. Il contratto in questione si è rinnovato di quattro anni in quattro anni dal luglio 1982, a norma dell’articolo 3 della richiamata legge 392/78 sino a transitare – in occasione del rinnovo del luglio 2002 - nella legge 431/98. Ed infatti, l’articolo 2, comma 6, della legge 431/98 dispone che «i contratti di locazione stipulati prima della data di entrata in vigore della presente legge che si rinnovino tacitamente sono disciplinati dal comma 1 del presente articolo». In proposito, la Corte di cassazione ha puntualizzato che «l'articolo 2, ultimo comma, legge n. 431 del 1998 va interpretato nel senso che, se il contratto si rinnova tacitamente nella vigenza della nuova legge, per mancanza di una disdetta che ...

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