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Se è possibile dare in comodato le “cose comuni” del condominio.-
Se è possibile dare in comodato le “cose comuni” del condominio.-
L’art. 1803, che fornisce la nozione di comodato, recita: “ Il comodato è il contratto col quale una parte consegna all'altra una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta. Il comodato è essenzialmente gratuito”.- Si è di fronte ad un contratto a prestazione unilaterale (cfr. Cass. 18 dicembre 1990 n. 11980) trattandosi, come dice la norma, di negozio essenzialmente gratuito, nel quale una parte consegna all’altra una cosa mobile o immobile della quale quest’ultima può servirsi per uno specifico tempo e con una specifica destinazione.- Ai sensi del successivo art. 1810 c.c. “ se non è stato convenuto un termine né questo risulta dall'uso a cui la cosa doveva essere destinata, il comodatario è tenuto a restituirla non appena il comodante la richiede”.- In sostanza nel contratto di comodato a tempo indeterminato il comodante può ottenere indietro la cosa in qualsiasi momento.- Può accadere che per la sua conformazione il condominio abbia delle parti comuni che risultino inutilizzate.- Si pensi al locale caldaia a seguito di dimissione dell’impianto termico, a locali che pur dovendo essere destinati a luogo di svolgimento delle riunioni non sono vincolati a ciò da norme regolamentari o da deliberazioni assembleari.- In questi casi, è pacifico, l’assemblea di condominio può decidere di vendere o affittare queste cose comuni. A queste ipotesi vale la pena riferirsi per rispondere al quesito: le cose comuni possono essere date in comodato? Ai sensi dell’art. 1108, terzo comma, c.c., infatti, “ è necessario il consenso di tutti i partecipanti per gli atti di alienazione o di costituzione di diritti reali sul fondo comune e per le locazioni di durata superiore a nove anni”.- Nel caso di locazione per un periodo di tempo inferiore ai nove anni sarà sufficiente la maggioranza indicata dall’art. 1136, secondo comma, c.c. e quindi: maggioranza degli intervenuti al...
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