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Se gli immobili rurali sono soggetti all’Ici.-
Se gli immobili rurali sono soggetti all’Ici
I fabbricati che possiedono i requisiti della ruralità (articolo 9, commi 3 e 3-bis del Dl 557/93), non sono soggetti al l'Ici. Infatti tali costruzioni, essendo ricomprese nella valutazione del terreno, non sono considerate fabbricati.-
L'esclusione è stata definitivamente sancita con una norma di interpretazione autentica dall'articolo 23, comma 1-bis del Dl 207/08: non sono considerati fabbricati le unità immobiliari, anche iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, che rispettano i requisiti di ruralità.-
In sostanza l'esclusione da Ici scatta alla sola condizione che l'immobile, abitativo o strumentale, rispetti le condizioni previste dall'articolo 9 del Dl 557/1993. I requisiti per la ruralità dei fabbricati a destinazione abitativa e di quelli strumentali hanno carattere oggettivo, ovvero sussistono indipendentemente dal preventivo riconoscimento dell'amministrazione finanziaria (come ricordato dalla risoluzione ministeriale 111/E/07) e dalla categoria catastale attribuita dall'agenzia del Territorio; dovrebbe tra l'altro essere necessaria la coincidenza fra la proprietà del fabbricato e quella dei terreni cui il fabbricato è asservito.-
L'articolo 9, comma 3-bis, lettera i) del Dl 557/93 comprende tra i fabbricati rurali anche quelli strumentali delle cooperative agricole che hanno per oggetto la manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione e commercializzazione dei prodotti conferiti dai soci; inoltre sono considerati rurali i fabbricati destinati alla attività di allevamento.-
Queste due ipotesi rappresent...
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