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Locazioni: agevolazioni fiscali per gli inquilini.-
Locazioni: agevolazioni fiscali per gli inquilini


Per i contribuenti che vivono in affitto, l’art. 16 del Tuir prevede quattro tipologie di detrazioni: per i contratti generali, per quelli concordati, per i giovani tra i 20 e i 30 anni, per i dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro.- E’ possibile beneficiare di tali detrazioni solo per periodi non coincidenti, quindi, non sono cumulabili. Pertanto, il contribuente può scegliere quella più idonea e vantaggiosa al suo caso. Le detrazioni sono graduate in base al reddito complessivo del contribuente e con riferimento al periodo di destinazione dell’immobile ad abitazione principale. Inoltre, se il contratto di locazione è intestato a più soggetti, ciascuno di essi beneficia della detrazione pro quota, facendo riferimento al proprio reddito complessivo.-
Si può beneficiare di detrazioni diverse per intervalli temporali non coincidenti nel caso in cui per una parte dell’ anno ci si trova in una delle quattro situazioni agevolabili e nella restante parte dell’anno in un’altra.-
Conosciamo nello specifico le quattro detrazioni:
- Contratti di locazione ai sensi della legge 431 / 1998 (articolo 16, comma 01) La detrazione spetta a chi ha abita in un appartamento con un qualsiasi contratto di locazione stipulato o rinnovato ai sensi della legge 431 / 1998, quindi contratti a canone libero (di durata minima 4 anni + 4 di rinnovo automatico), contratti concordati o convenzionali, contratti di durata transitoria (ad esempio, per gli studenti universitari). In pratica, non hanno diritto alla detrazione solo i contratti stipulati in deroga alla disciplina delle locazioni abitative dettata dalla legge 431 / 1998 (le deroghe possono riguardare, ad esempio, gli immobili vincolati come beni culturali).
La detrazione spetta nella misura di: - 300 euro, se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro - 150 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71 euro ma non a 30.987,41 euro.
- Contratti di locazione concordati (articolo 16, comma 1) La detrazione è riconosciuta agli inquilini di unità immobiliari adibite ad abitazione principale in forza di contratti stipulati o rinnovati in base agli accordi definiti a livello locale tra le associazioni dei proprietari e quelle degli inquilini (locazioni a canone convenzionale o concordato); in assenza di accordi in sede locale, l’ agevolazione spetta ugua...

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