Loading…
I vizi nell’immobile locato: esempi pratici.-
I vizi nell’immobile locato: esempi pratici



 Allorquando il conduttore, all'atto della stipulazione del contratto di locazione, non abbia denunziato i difetti della cosa da lui conosciuti o facilmente riconoscibili, deve ritenersi che abbia implicitamente rinunziato a farli valere, accettando la cosa nello stato in cui risultava al momento della consegna, e non può, pertanto, chiedere la risoluzione del contratto o la riduzione del canone, nè il risarcimento del danno o l'esatto adempimento, nè avvalersi dell'eccezione di cui all'art. 1460 c.c.”(Cassazione civile Sez. Terza, Sent. 25-05-2010, n. 12708).-    La suddetta pronuncia è conforme all'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale sul punto. Infatti, in tantissime occasioni, sia la Suprema Corte che i Tribunali di merito avevano ribadito il medesimo concetto. Infatti, per esempio, “ In materia di locazione, allorquando il conduttore, all'atto della stipulazione del contratto, non abbia denunziato i difetti della cosa da lui conosciuti o facilmente riconoscibili, deve ritenersi che abbia implicitamente rinunciato a farli valere, accettando la cosa nello stato in cui si trovava al momento della consegna” (Trib. Monza, 27/09/2007).-    Ancora, “ Nell’ipotesi in cui il conduttore, all'atto della stipulazione del contratto di locazione, non abbia denunziato i difetti della cosa da lui conosciuti o facilmente riconoscibili, deve ritenersi che lo stesso abbia implicitamente rinunziato a farli vedere, accettando la cosa nello stato in cui risultava al momento della consegna; conseguentemente esso conduttore non può chiedere la risoluzione del contratto o la riduzione del canone, né il risarcimento del danno o l'esatto adempimento nei confronti del locatore. “(Trib. Genova, Sez. stralcio, 24/08/2007; Trib. Cassino, 02/04/2007; Trib. Bari, Sez. III, 19/01/2006; App. Catania, 31/01/2005; Cass., n. 3341 del 7/3/2001).-    Pertanto, in forza del suddetto orientamento giurisprudenziale, che è ormai pacifico in dottrina e in giurisprudenza, se il conduttore non denuncia PRIMA della stipulazione del contratto di locazione i vizi dell'immobile, da lui conosciuti o comunque conoscibili, in seguito non potrà più denunciarli efficacemente e quindi non può più chiedere né la risoluzione del contratto né tantomeno il risarcimento del danno.-    D'altro canto, se i vizi sono sopravvenuti, quindi sono seguenti alla stipula del contratto, nel caso in cui il conduttore rimanga comunque ad abitare dello stabile concesso in locazione, lo stesso conduttore può chiedere, alla luce dei suddetti difetti, la riduzione del canone di locazione. Infatti, “   In tema di locazione di immobili, il conduttore che continua a godere dell'immobile, per quanto esso presenti vizi, non può sospendere integralmente il pagamento del canone di locazione, giustificandosi in tal caso, ex art. 1460, comma 2, c.c., soltanto una riduzione del canone proporzionata all'entità del mancato godimento dipendente dai difetti dell'immobile, imputabili ad inadempimento del locatore agli obblighi di...

... continua
La versione completa è consultabile sul sito mediante registrazione