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QUESITO N. 361: Se è valido l’atto di compravendita stipulato non per atto pubblico ma per scrittura privata successivamente autenticata e nel quale la parte acquirente afona sia intervenuta senza l’assistenza di un interprete.-

Quesito 361: Se è valido l’atto di compravendita stipulato non per atto pubblico ma per scrittura privata successivamente autenticata e nel quale la parte acquirente afona sia intervenuta senza l’assistenza di un interprete.-

Nel caso di cui trattasi si è provveduto a stipulare atto di compravendita nella forma della scrittura privata successivamente autenticata davanti a notaio.
Tra le parti intervenute alla stipula una (l’acquirente) è afona, sarebbe stato quindi necessario, nel caso in cui si fosse proceduto alla stipula di atto pubblico, secondo quanto disposto dalla legge notarile, agli art. 56 e 57, ricorrere alla presenza di un interprete; le parti hanno quindi preferito, stante il risparmio economico che da tale scelta derivava, stipulare scrittura privata da autenticare poi innanzi al notaio.
Nella disamina della disciplina legale della materia non si può prescindere dalla legge 246/2005, cosiddetta ”legge di semplificazione”, la cui principale innovazione in materia consiste nell’aver di fatto equiparato scrittura privata autenticata ed atto pubblico, estendendo, ad esempio, il divieto di rogare atti a pena di nullità(art. 28 l. not.) anche alle scritture private autenticate.
Da tale statuizione deriva duplice innovazione; se da una parte infatti equivalenti effetti possono essere efficacemente raggiunti seppur con adozione di atti privati , dall’altra, e questo è ad avviso di chi scrive l’aspetto più importante, maggior rigore nell’osservanza delle forme può essere richiesto anche nel caso in cui la redazione avvenga ad opera delle parti.
A norma dell’art. 57 l. not. “Se alcuna delle parti sia un muto o un sordomuto, oltre l’intervento dell’interprete prescritto nell’art. precedente, si osservano le seguenti norme: il muto o sordomuto, che sappia leggere e scrivere, deve egli stesso leggere l’atto e scrivere alla fine del medesimo, prima delle sottoscrizioni, che lo ha letto e riconosciuto conforme alla sua volontà; se non sappia leggere e scrivere sarà necessario che il linguaggio a segni sia inteso da uno dei testimoni.”
A questo punto necessita stabilire se , anche alla luce dell’equiparazione ormai intervenuta fra atto pubblico e scrittura autenticata, la forma adottata dalle parti per la redazione dell’atto sia necessaria e sufficiente ad obliterare gli obblighi di forma prescritti dalla legge.
All’art. 58 l. not. Sono prescritte come causa di nullità dell’atto pubblico l’inosservanza delle disposizioni di cui all’art. 57 sui muti, la sorte dell’atto pubblico nullo è, a norma dell’art. 2701 c.c., di esser convertito in scrittura privata, pu...

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