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Se, ai fini della percentuale di abbattimento della pensione di reversibilità del coniuge superstite, l’immobile dato in locazione “a cedolare secca” viene computato nel reddito complessivo del coniuge o meno.-
Se, ai fini della percentuale di abbattimento della pensione di reversibilità del coniuge superstite, l’immobile dato in locazione “a cedolare secca” viene computato nel reddito complessivo del coniuge o meno.-
Rientra nella valutazione del reddito ai fini della riduzione della pensione ai superstiti (indiretta o di reversibilità) il reddito derivante da locazione, al netto solo dei contributi previdenziali e assistenziali.-
Questo significa che il nuovo regime fiscale delle locazioni è irrilevante a questi fini.-
A ogni modo ecco le relative regole: gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti sono cumulabili con i redditi del beneficiario, nei limiti indicati nella tabella f), allegata alla legge 335/1995. La riduzione della pensione, però, non si verifica quando il beneficiario faccia parte di un nucleo familiare con figli di minore età, studenti ovvero inabili.-
Va notato, però, che i limiti reddituali si applicano a carico del coniuge superstite anche quando contitolari della pensione siano uno o più minori, studenti o inabili figli del solo deceduto e non anche del coniuge superstite, ossia quando contitolari sono la vedova e il figlio o i figli che il deceduto ha avuto non dalla vedova ma da un’altra donna. In questo caso l’incumulabilità si ha a tutti gli effetti in quanto vedova e figlio non appartengono allo stesso nucleo familiare. Il ministero del Lavoro, con nota n. 61633, legge 335/1995 dell'8 settembre 1995 ha prec...
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