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QUESITO : Se la morte dell'usufruttuario fa scattare il rinnovo tacito del contratto di locazione.-
Locazioni: Se la morte dell'usufruttuario fa scattare il rinnovo tacito del contratto


Nessun rinnovo tacito del contratto per mancata presentazione della disdetta in caso di morte dell'usufruttuario che ha concesso l'immobile commerciale in locazione a terzi.-
Al rapporto, infatti, si applica l'articolo 999 del Codice civile e non la legge "speciale", con la conseguenza che il contratto, dopo la cessazione dell'usufrutto, può durare al massimo cinque anni.-
Lo ha affermato la Cassazione con la sentenza 11602/2011 che, respingendo le istanze del conduttore di un immobile a uso commerciale, ha chiarito che in queste circostanze va privilegiata la posizione del proprietario rispetto a quello del conduttore.-
La vicenda che ha originato la pronuncia prende le mosse dall'intimazione di sfratto presentata da una società, divenuta proprietaria esclusiva dell'immobile a seguito della morte dell'usufruttuario, nei confronti del conduttore.-
Il tribunale non ha convalidato la misura ritenendo applicabile al rapporto locatizio la normativa speciale sulle locazioni e non l'articolo 999 del Codice civile che regola i contratti di affitto conclusi dall'usufruttuario.- La corte d'appello ha integralmente riformato la sentenza e la vertenza si è quindi spostata in Cassazione.- In questa sede il ricorrente ha censurato le conclusioni dei giudici di secondo grado sostenendo che in caso di locazione commerciale doveva trovare in ogni caso applicazione la disciplina "speciale". Non solo. Il conduttore, inoltre, ha sostenuto di non sapere al momento della stipula che a firmare il contratto fosse stato l'usufruttuario e non il proprietario, con la conseguenza che il contratto era annullab...

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