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Disdetta di contratto di locazione di un’abitazione adibita ad uso diverso da quello abitativo: se l’intimata necessità può essere modificata.-
Disdetta di contratto di locazione di un’abitazione adibita ad uso diverso da quello abitativo: se l’intimata necessità può essere modificata
In tema di locazione di un'abitazione adibita ad uso diverso da quello abitativo, la divergenza tra le necessità familiari indicate nella disdetta, e l'effettiva utilizzazione del bene rilasciato da parte del figlio nubendo, dopo il fallimento delle nozze, non comporta la nullità della disdetta. E' quanto ha deciso, in sostanza, la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione, con la sentenza 19 maggio 2011, n. 11014.-
Il caso vedeva il ricorrente convenire in giudizio una coppia di coniugi, chiedendone la condanna al risarcimento del danno, per avere questi ultimi chiesto ed ottenuto il rilascio dei locali adibiti a studio medico, sulla base di una disdetta non veritiera, la quale faceva riferimento ad esigenze familiari, ovvero le nozze del loro figlio, in seguito non verificatesi.-
Secondo quanto disposto dall'art. 31, l. 1978 n. 392, il locatore, che abbia ottenuto la disponibilità dell’immobile per uno dei motivi previsti dall’art. 29, e che, nel termine di sei mesi dall’avvenuta consegna, non abbia adibito l’immobile ad abitazione propria, del coniuge o dei parenti entro il secondo grado in linea retta, o non abbia adibito l’immobile ad esercizio in proprio di una delle attività indicate all’art. 27, ovvero non abbia rispettato i termini della concessione o quelli del piano comunale di intervento per quanto attiene l’inizio dei lavori di demolizione, ricostruzione, ristrutturazione o restauro dell’immobile ovvero, in caso di immobili adibiti ad esercizio di albergo, pensione o locanda, non abbia completato i lavori di ricostruzione nel termine stabilito dal Ministero del turismo e dello spettacolo, è tenuto, se il conduttore lo richiede, al ripristino del contratto, salvi i diritti acquistati da terzi in buona fede, e al rimborso delle spese di trasloco e degli altri oneri sopportati, ovvero al risarcimento del danno nei confronti del conduttore in misura non superiore a quarantotto mensilità del canone di locazione percepito prima della risoluzione del contratto, oltre alle indennità previste ai sensi dell’art. 34.-
Secondo il giudice nomofilattico, "la utilizzazione effettiva e stabile dei locali per le necessità abitative del figliolo, considerando la mancanza delle nozze, indicate nella disdetta, deve intendersi come veritiera al tempo della sua proposizione, ma poi elisa dal dissenso alle nozze sopravvenuto, quando già i locali erano stati occupati".-
Come evidenziato dai giudici di legittimità, la decisione si mostra in linea con la costante giurisprudenza di questa Corte che esclude che la norma dell’art. 31 preveda un caso di responsabilità oggettiva con presunzione assoluta di colpa, considerandosi invece le cause di giustificazione per esigenze egualmente meritevoli di tutela, come è nella fattispecie concreta, del figlio nubendo ma rimasto celibe che tuttavia occupa i locali per esigenze abitative.-
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE III CIVILE
Sentenza 19 maggio 2011, n. 11014
Svolgimento del processo
1. Con citazione del 2 dicembre 1993 il dr. [OMISSIS] conveniva dinanzi al Tribunale di Roma i coniugi [OMISSIS] e [OMISSIS] chiedendone la condanna al risarcimento dei danni, per avere richiesto e ottenuto il rilascio dei locali adibiti a studio medico, sulla base di una disdetta non veritiera, c...

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