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QUESITO N. 383: Se l’adesione del conduttore ad una proposta del locatore di aumento del canone comporta novazione oggettiva del contratto.-
Quesito n. 383: Se l’adesione del conduttore ad una proposta del locatore di aumento del canone comporta novazione oggettiva del contratto


La novazione oggettiva si configura come un contratto estintivo e costitutivo di obbligazioni, caratterizzato dalla volontà di far sorgere un nuovo rapporto obbligatorio in sostituzione di quello precedente con nuove e autonome situazioni giuridiche.
Essenza della novazione sta in un quid novi, inteso quale mutamento sostanziale dell’oggetto della prestazione o del titolo del rapporto, nonché nell’animus novandi, consistente nella inequivoca comune intenzione di entrambe le parti di estinguere l’originaria obbligazione, sostituendola con una nuova.
Secondo un primo orientamento giurisprudenziale, non si avrà novazione se rimangono immutati sia l’oggetto che il titolo dell’obbligazione originaria.
Vi è poi un secondo orientamento, invece, che afferma che per aversi novazione il mutamento deve riguardare il titolo o l’oggetto alternativamente e non congiuntamente, perché laddove mutassero entrambi gli elementi della precedente obbligazione si configurerebbe piuttosto un cumulo di obbligazioni o, a seconda delle circostanze, una risoluzione per mutuo consenso della precedente.
Tale seconda interpretazione pero’ risulta contrastante con l’espressione usata dal legislatore “una nuova obbligazione con oggetto o titolo diverso” ( art. 1230 c.c.) nonché con alcune pronunce giurisprudenziali quale Cass. Sez. III n. 2529/1983) secondo cui si può avere novazione nel caso di sostituzione all’obbligazione originaria di una nuova avente “oggetto e titolo diverso”.
Vi è poi una sentenza emessa dal Tribunale di Salerno in data 04.05.2007 che, riferendosi ad un accordo successivo ad altro intercorso tra le stesse parti, stabilisce che esso configura una novazione oggettiva in quanto “non solo comporta una sostanziosa variazione al ribasso nella misura del canone, ma implica la sostituzione al precedente di un nuovo rapporto obbligatorio, connotato dal mutamento dell’oggetto ( non più il solo immobile, ma l’intero ramo di azienda) e del titolo della prestazione ( strumentale alla definitiva cessione), ex. art. 1230 c.c.”
Con pronunzia del 2.11.2006 n. 23528, la Cassazione ha accentuato poi la valenza disgiuntiva della formulazione normativa, definendo l’aliquid novi come “mutamento sostanziale o dell’oggetto della prestazione o del titolo del rapporto”.
Tanto premesso, la modifica dell’obbligazione precedente deve rivestire carattere sostanziale.
E’ infatti affermazione largamente condivisa in giurisprudenza quella per cui l’atto con il quale le parti apportano una modifica meramente accessoria non costituisce novazione, bensì negozio modificativo, inidoneo ad estinguere l’obbligazione originaria.
Si segnalano tuttavia degli orientamenti minoritari che, esaltando la valenza dell’animus novandi, ovvero della volontà delle parti, lo esaltano fino a ritenere che potrebbe determinare novazione anche in presenza di modifiche solo accessorie e ciò perché potrebbe accadere che modifiche non essenziali rispetto alla figura giuridica astratta assumano rilievo sostanziale in relazione a quanto stabilito nel caso dalle parti.
Recentemente, solo apparentemente la giurisprudenza si è incamminata in tale direzione, quando ha affermato, contrariamente all’indirizzo dominante, che in caso di modifiche meramente quantitative dell’oggetto ( come la variazione del canone o del prezzo rispettivamente nella locazione e nella vendita) si potrebbe avere novazione se la volontà delle parti fosse inequivoca in tal senso ( si veda ad es. T. Milano 04.04.2008).
La Corte di Cassazione ha tuttavia ribadito l’orientamento opposto e maggioritario e ciò perché l’aliquid novi, così come l’animus novandi, vanno accertati dal giudice di merito oggettivamente a prescindere dalle qualificazioni date dalle parti ( si consideri infatti Cass. Sez. I del 21.01.2008 secondo cui “L’atto con il quale le parti convengono la modificazione quantitativa di una precedente obbligazione ed il differimento della scadenza per il suo adempimento, non costituisce una novazione e non comporta, dunque, l’estinzione dell’obbligazione originaria, restando assoggettato, per la sua natura contrattuale, alle ordinarie regole sulla validità”.)
In realtà, il dubbio circa la possibilità di novare tramite modifiche solo accessorie era legittimo sotto il codice civile del 1865, che nulla disponeva in ordine all’entità delle modifiche, riferendosi genericamente ad un “nuovo debito”. Nonostante ciò, tuttavia, parte di dottrina e giurisprudenza affermavano già da allora che le modifiche dovessero essere di una certa importanza.
E’ ovvio, infatti, che se la volontà di novare è necessaria e imprescindibile per il compiersi della novazione, la dichiarazione espressa di novare non può creare novazione laddove non sussistano tutti i requisiti essenziali per il verificarsi di essa, giacchè, se è vero che la volontà dei privati parti del contratto è sov...

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