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QUESITO N. 392 : Se al di fuori del regime della cedolare secca la registrazione del contratto di locazione rende esenti dall’obbligo di comunicazione della cessione di fabbricato alle Autorità di Pubblica Sicurezza.
Quesito n. 392: Se al di fuori del regime della cedolare secca la registrazione del contratto di locazione rende esenti dall’obbligo di comunicazione della cessione di fabbricato alle Autorità di Pubblica Sicurezza.

E’ stata introdotta a partire dal 2011 la "cedolare secca sugli affitti". Si tratta di un’imposta che sostituisce quelle attualmente dovute sulle locazioni. E’ un regime facoltativo e si applica in alternativa a quello ordinario. Con la nota del 31 maggio 2011 n. 557 il Ministero dell’ Interno chiarisce i seguenti punti al riguardo:
L´art. 3 comma 3 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23 ha previsto, nell´introdurre la cedolare secca sugli affitti, che la registrazione del contratto di locazione assorba, tra l´altro, l´obbligo della comunicazione all´autorità locale di pubblica sicurezza, della cessione di un fabbricato, o parte di esso, previsto dall´art. 12 del D.L. 21 marzo 1978 n. 59, convertito dalla L. 18 maggio 1978, n. 191.
Ancora, l´art. 5, commi 1 lett. d e 4, del D.L. 13 maggio 2011 n. 70, ha previsto un analogo assorbimento del citato obbligo anche per quanto riguarda i contratti di vendita di immobili registrati.
Ai sensi del comma 6 del richiamato articolo 3  del D.L. n. 23 del 2011, il predetto obbligo non viene meno quando si tratta di locazioni ad uso abitativo effettuate nell’esercizio di un’attività d’impresa, o di arti e professioni.
Fuori dai casi sopra indicati, trova piena applicazione quanto stabilito dalla previgente normativa e quindi, fatte salve le ipotesi considerate di registrazione di contratto di locazione e di vendita di immobile registrato, quando si vuole consentire per un tempo superiore ad un mese l´uso esclusivo di un fabbricato o di parte di esso, permane l´obbligo di comunicarlo all´Autorità di Pubblica Sicurezza. del luogo ove è ubicato l´immobile, entro 48 ore dall´avvenuta cessione.
Oltre a ciò menzione particolare deve essere rivolta ai contratti di locazione stipulati da cittadini extracomunitari, in quanto in tale ambito vige in ogni caso l’obbligatorietà della suddetta comunicazione.
Ebbene, essendo comunque in corso iniziative del Ministero dell´Interno volte a definire nel dettaglio gli effetti delle richiamate previsioni, rimane il forte dubbio sull’ esenzione dall’ obbligo della suddetta comunicazione nel caso di contratti di locazione per i quali il proprietario decida di non optare per l’ applicazione del regime della cedolare secca.
L’unico dato che potrebbe indurre a considerare che la volontà del Legislatore fosse quella di estendere l’applicabilità dell’art. 3 comma 3 al di fuori del regime della cedolare secca è rappresentato dal riferimento generico ai contratti di locazione espresso nella stessa norma ovvero dalla seguente locuzione: “la registrazione del contratto di locazione assorbe gli ulteriori obblighi di comunicazione, incluso l'obbligo previsto dall'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dall...

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