QUESITO N. 393: Se l’acquirente di un fondo locato con unico contratto insieme ad un fabbricato non compreso nell’acquisto è legittimato a formulare disdetta in confronto al conduttore almeno per la consistenza riguardante il suo acquisto e come vengono
Quesito n. 393: Se l’acquirente di un fondo locato con unico contratto insieme ad un fabbricato non compreso nell’acquisto è legittimato a formulare disdetta in confronto al conduttore almeno per la consistenza riguardante il suo acquisto e come vengono regolamentati gli altri diritti discendenti dallo stesso contratto (ad es. adeguamento ISTAT, ecc…)
La locazione, disciplinata dell’ art. 1571 e ss. c.c. (contenuti nel Libro IV, Titolo III, capo VI, sezione I del codice civile), è il contratto con il quale una parte (tecnicamente definita “locatore”) si obbliga a far godere un bene (sia mobile che immobile) all'altra (tecnicamente “conduttore” o “locatario”), per un periodo di tempo determinato, in cambio di un corrispettivo in denaro. Per quanto concerne le principali note caratteristiche del contratto di locazione, merita di essere subito evidenziato che si tratta, sotto il profilo della formazione del negozio, di un contratto “consensuale”, in quanto l’iter di perfezionamento è del tutto concluso già al momento del valido scambio del consenso e del conseguente raggiungimento dell’accordo, senza necessità di una consegna materiale della cosa (al contrario dei contratti “reali”, come il comodato, in cui la datio rei è elemento essenziale in tal senso). Sotto altro profilo, la locazione è un contratto “ad effetti obbligatori”, poiché da esso non deriva l’acquisizione in capo al destinatario di alcun diritto reale sul bene, bensì semplicemente il diritto di godere e di usare quel bene per un tempo determinato e solo per l’uso consentito e specificato nel contratto medesimo.
Dal contratto di locazione discendono diversi obblighi tanto in capo al locatore, quanto in capo al conduttore.
In particolare, il primo obbligo che incombe sul locatore, ai sensi dell’art. 1575 c.c., è quello di consegnare al conduttore la cosa locata in buono stato di manutenzione. Altra obbligazione che compete al locatore è quella di mantenere la cosa locata in stato da servire all’uso convenuto (cfr. art. 1575 c.c.). In merito a questo obbligo il legislatore ha ritenuto opportuno dettare delle regole volte a individuare più nel dettaglio i compiti del locatore. Ai sensi dell’art. 1576 c.c., costui è tenuto a eseguire tutte le riparazioni necessarie, fatte salve solo quelle di piccola manutenzione, che sono a carico del conduttore; a meno che le parti non raggiungano un accordo diverso, a quest’ultimo spetterà accollarsi anche spese di conservazione e di ordinaria manutenzione qualora la locazione abbia ad oggetto una cosa mobile. Allorché, poi, si presenti la necessità di effettuare delle riparazioni, ove eccedano l’ordinaria amministrazione, di regola il locatario dovrà semplicemente avvisare il locatore (cfr. art. 1577 c.c.).
Sempre al fine di assicurare il pieno e continuativo godimento da parte del conduttore, il codice prevede, da un lato, il divieto per il locatore di compiere sulla cosa innovazioni che diminuiscano il godimento da parte del conduttore e, dall’altro lato, che le riparazioni urgenti possano essere eseguite direttamente dallo stesso, salvo rimborso da parte del proprietario, purché gliene sia data contestuale comunicazione. Sotto quest’ultimo profilo, inoltre, il legislatore impone al conduttore di tollerare le eventuali riparazioni che non possano essere rimandate a un momento successivo rispetto alla scadenza del contratto; se, però, l'esecuzione delle riparazioni medesime si protrae per oltre un sesto della durata della locazione e, in ogni caso, per oltre venti giorni, il conduttore ha diritto a una riduzione del corrispettivo, proporzionata all'intera durata delle riparazioni stesse e all'entità del mancato godimento.
Il locatore, infine, deve assicurare al conduttore il pacifico godimento della cosa durante tutto l’arco temporale della locazione; meritano attenzione, in proposito, le regole dettate dagli artt. 1585 e 1586 c.c., dedicati, rispettivamente, alle molestie di terzi idonee a diminuire l'uso o il godimento del bene e alle pretese avanzate da chi ritiene, a torto o a ragione, di avere acquistato dei diritti sulla cosa locata.
Salvo quanto detto poc’anzi, le principali obbligazioni del conduttore, ai sensi dell’art. 1587 e ss. del codice civile, sono: prendere in consegna la cosa e osservare la diligenza del buon padre di famiglia (cfr. art. 1176 c.c.) nel servirsene per l'uso determinato nel contratto o per l'uso che può altrimenti presumersi dalle circostanze (con il divieto, pertanto, di mutare la destinazione pattuita o quella insita nella natura della res medesima), nonché far pervenire al locatore il corrispettivo nei termini convenuti (come si approfondirà in prosieguo, si tratta del canone di locazione, anche detto comunemente “affitto”, “pigione” o simili). Nel rinviare agli artt. 1588 e 1589 c.c. circa le regole in caso di perdita o deterioramento della cosa (a seconda che la causa sia imputabile al conduttore o meno) e agli artt. 1592 e 1593, rispettivamente, per le ipotesi di miglioramenti e di addizioni apportati dal conduttore al bene durante la locazione, è interessante approfondire quanto disposto dall’art. 1590 c.c. in merito all’obbligo di restituzione. Il conduttore è tenuto a riconsegnare la cosa al locatore “nello stato medesimo in cui l'ha ricevuta, in conformità della descrizione che ne sia stata fatta dalle parti, salvo il deterioramento o il consumo risultante dall'uso della cosa in conformità del contratto”. Il codice, poi, introduce la presunzione relativa (ossia da intendersi salvo prova contraria) della ricezione della cosa “in buono stato di manutenzione”, da parte del conduttore per l’evenienza che le parti abbiano omesso si redigere la suddetta descrizione.
A questo punto, però, si pone il problema di capire quali siano le sorti del contratto di locazione qualora il bene oggetto del contratto medesimo venga alienato a terzi.
In proposito, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1599 e 1602 c.c., in mancanza di una contraria volontà dei c...
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