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Contratto preliminare e prescrizione del diritto alla stipula del definitivo.
Contratto preliminare e prescrizione del diritto alla stipula del definitivo.
Se il definitivo deve ancora concludersi, ristrutturare l'immobile è atto interruttivo della prescrizione - Corte di cassazione, sez. II, 30 giugno 2011 n. 14463
Il contratto preliminare è fonte di obbligazione al pari di ogni altro contratto ed il suo particolare oggetto, cioè l'obbligo di concludere il contratto definitivo, non esclude che, ove non sia fissato un termine ne’ in sede convenzionale, né in sede giudiziale, sia applicabile ai sensi dell'art. 1183 c.c. la regola dello immediato adempimento ("quod sine die debetur statini debetur"); con la conseguenza che, a norma degli art. 2934, 2935 e 2946 c.c., l'inattività delle parti protrattasi per oltre dieci anni da quando il diritto alla stipulazione del contratto definitivo poteva essere fatto valere, comporta l'estinzione del diritto medesimo per prescrizione.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato in data 11-7-1994 P.P. e P.G. convenivano dinanzi al Tribunale di Udine D.I. , C.V. e S.M. , per sentir condannare il D. alla restituzione del doppio della caparra e di tutte le somme versate per l'acquisto e la ristrutturazione di un appartamento, nonché al risarcimento dei danni subiti per effetto dell'inadempimento, da parte del convenuto, del contratto preliminare stipulato l'8-6-1979. Gli attori, inoltre, chiedevano che venisse dichiarata l'inefficacia nei loro confronti, ex art. 2901 c.c., dell'atto di compravendita del 5-3-1992, con il quale il D. aveva alienato a C.V. e S.M. l'immobile oggetto del contratto preliminare. Chiedevano, infine, la condanna del C. al pagamento della somma di lire 2.500.000 in favore di P.G. , per canoni dovuti in forza di contratto di locazione.
Nel costituirsi, il D. contestava la fondatezza della domanda e chiedeva accertarsi l'intervenuta risoluzione contrattuale per inadempimento di P.P. . Il convenuto, inoltre, eccepiva il difetto di legittimazione attiva di P.G. e, in via subordinata, chiedeva accertarsi l'intervenuta prescrizione dei diritti derivanti dal contratto preliminare dell'8-6-1979.
Si costituivano anche il C. e la S. , chiedendo il rigetto delle domande attrice.
Con sentenza depositata il 10-9-2002 il Tribunale accertava l'inadempimento del D. e dichiarava risolto il contratto preliminare, condannando il predetto convenuto alla restituzione del doppio della caparra, alla restituzione della somma di lire 37.288.228 versata dal P. per l'acquisto e della somma di lire 18.840.000 corrisposta dallo stesso attore per l'esecuzione di lavori; accertava l'inefficacia nei confronti del P. del contratto di compravendita del 5-3-1992; condannava il C. a pagare al P. la somma di lire 2.500.000 per canoni.Avverso tale sentenza proponevano appello principale il D. e appello incidentale il C. e la S. .La Corte di Appello di Trieste, con sentenza pubblicata il 12-5-2005, dichiarava prescritti i diritti di P.P. derivanti dal contratto preliminare, e per l'effetto rigettava le domande di risoluzione, restituzione e risarcimento danni proposte dal predetto attore; dichiarava l'estraneità di P.G. al contratto preliminare; rigettava la domanda revocatoria proposta da P.P. e P.G. in relazione alla compravendita stipulata tra il D. e i convenuti C. -S.
Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso P.P. .
Il D. , il C. e la S. hanno resistito con controricorso.
In prossimità dell'udienza il ricorrente ha depositato una memoria.
P. G. non ha svolto alcuna attività difensiva.
Motivi della decisione
Con l'unico motivo di ricorso P.P. si duole dell'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia.
Rileva che la Corte di Appello, nel ritenere fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dal D. , non ha tenuto conto degli elementi che avevano indotto il giudice d...
... continua
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