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QUESITO N. 407: Se può considerarsi vessatoria la clausola - inserita in un contratto preliminare di compravendita, intercorrente fra società costruttrice ed acquirente - che ponga a carico del promittente acquirente il pagamento degli onorari del notaio
Quesito:

Se può considerarsi vessatoria la clausola - inserita in un contratto preliminare di compravendita, intercorrente fra società costruttrice ed acquirente - che ponga a carico del promittente acquirente il pagamento degli onorari del notaio rogante proposto dalla società promittente venditrice.


Nell’affrontare l’analisi del quesito proposto assume preminente rilievo soffermarsi sul concetto generale di clausola vessatoria, considerato che è proprio attraverso una cognizione chiara di tale concetto che è possibile fornire una risposta allo stesso.
Orbene, occorre sin da subito precisare che l’odierno Legislatore identifica con la terminologia “clausola vessatoria” una peculiare previsione, inserita nel negozio giuridico che si intende concludere, previdente una evidente situazione di squilibrio fra le parti contrattuali, il tutto a vantaggio del contraente “professionista”.
In effetti tale clausola, va contestualizzata in un contratto intercorrente fra un soggetto professionista ed un consumatore, intendendosi il primo come la persona fisica o giuridica, pubblica o privata, che utilizza il contratto stipulato con il consumatore, nel quadro della sua attività imprenditoriale o professionale, mentre il secondo come la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.
La relativa disciplina giuridica, prevista ex art. 1469 bis e ss c.c. ora Codice del Consumo, pertanto non trova applicazione né quando il destinatario della prestazione del professionista è una persona giuridica o un ente collettivo privo di personalità giuridica, né quando si tratti di una persona fisica che utilizza il contratto nell’ambito, o in occasione della sua attività economica.
Evidente è dunque l’intenzione di fornire una adeguata tutela in favore del soggetto che possa, ai sensi delle indicazioni innanzi fornite, definirsi “consumatore”, proprio perché considerato contraente debole, specie ove sia parte di un negozio per adesione, ossia un contratto compilato unilateralmente dal professionista.
E’ bene specificare che “il significativo squilibrio tra le posizioni” previsto ex lege va riferito ai diritti ed agli obblighi reciproci derivanti dalle clausole e, dunque, non è di tipo economico, pertanto non attiene alla valutazione della vessatorietà l’eventuale sproporzione fra il prezzo pattuito ed il valore del bene.
In tali ipotesi la clausola qualificata come vessatoria va considerata come inefficace, e dunque del tutto inoperante nei confronti del con...

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