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Dal 1 novembre 2012 agli agenti immobiliari sarà impedito di segnalare mutui bancari in via accessoria e strumentale all’attività di mediazione immobiliare.
DAL 1 NOVEMBRE 2012 AGLI AGENTI IMMOBILIARI SARÀ IMPEDITO DI SEGNALARE MUTUI BANCARI IN VIA ACCESSORIA E STRUMENTALE ALL’ATTIVITÀ DI MEDIAZIONE IMMOBILIARE.
Il Consiglio dei ministri ha approvato il 14 settembre 2012 il secondo correttivo al D.Lgs. n. 141 del 2010, recante attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del Titolo V del T.U. bancario sulla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario e dei mediatori creditizi.
In particolare le modifiche che suscitano maggior interesse sono le seguenti:
Art. 3 ( modifiche all’art. 7 D.lgs 141/2010)
Al capoverso art. 112 Tub il comma 7 è stato sostituito dal seguente: “ 7. I soggetti diversi dalle banche, già operanti alla data di entrata in vigore della presente disposizione i quali, senza fine di lucro, raccolgono tradizionalmente in ambito locale somme di modesto ammontare ed erogano piccoli prestiti possono continuare a svolgere la propria attività, in considerazione del carattere marginale della stessa, nel rispetto delle modalità operative e dei limiti quantitativi determinati dal CICR. Possono inoltre continuare a svolgere la propria attività, senza obbligo di iscrizione nell'albo di cui all'articolo 106, gli enti e le società cooperative costituiti entro il 1° gennaio 1993 tra i dipendenti di una medesima amministrazione pubblica, già iscritti nell’elenco generale di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigente alla data del 4 settembre 2010, ove si verifichino le condizioni di cui all’articolo 2 del decreto del Ministro del tesoro del 29 marzo 1995.” ;
Art. 6 ( modifiche all’art. 11 D.lgs 141/2010)
Al capoverso dell’art. 128-quinquies Tub (requisiti per iscrizione Agenti in attività finanziaria) è aggiunto il comma 1-bis:
1-bis. L’efficacia dell’iscrizione è condizionata alla stipula di una polizza di assicurazione della responsabilità civile per i danni arrecati nell’esercizio dell’attività derivanti da condotte proprie o di terzi del cui operato gli agenti rispondono a norma di legge.”;
Analogamente al capoverso dell’art. 128-septies Tub (requisiti per iscrizione Mediatori creditizi) è aggiunto il comma 1-ter:
1-ter. “L’efficacia dell’iscrizione è condizionata alla stipula di una polizza di assicurazione della responsabilità civile per i danni arrecati nell’esercizio dell’attività derivanti da condotte proprie o di terzi del cui operato i mediatori rispondono a norma di legge.”; Al capoverso art. 128-octies Tub (incompatibilità) il comma 2 recita come segue: “I collaboratori di agenti in attività finanziaria e di mediatori creditizi sono persone fisiche e non possono svolgere contemporaneamente la propria attività a favore di più soggetti iscritti.”
Art. 7 (modifiche all’art. 12 D.lgs 141/2010 – Disposizioni di attuazione art 128-quarter e 128-sexies Tub)
Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
1-bis. Non costituisce esercizio di agenzia in attività finanziaria la promozione e il collocamento di contratti relativi alla concessione di finanziamenti o alla prestazione di servizi di pagamento da parte dei promotori finanziari iscritti nell’albo previsto dall’articolo 31 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, effettuate per conto del soggetto abilitato che ha conferito loro l’incarico di promotore finanziario, purché i finanziamenti o i servizi di pagamento siano volti a consentire agli investitori di effettuare operazioni relative a strumenti finanziari. Il soggetto abilitato cura l’aggiornamento professionale dei propri promotori finanziari, assicura il rispetto da parte loro della disciplina prevista ai sensi del titolo VI del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e risponde per i danni da essi cagionati nell’esercizio dell’attività prevista dal presente comma, anche se conseguenti a responsabilità accertata in sede penale.
Dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
2-bis. L’esercizio di agenzia in attività finanziaria comporta gli obblighi di contribuzione previdenziale previsti per i soggetti di cui all’articolo 1742 del codice civile. L’Organismo previsto dall’articolo 128–undecies individua forme di collaborazione e di scambio di informazioni con gli enti di previdenza.”.
Art. 10 (Mo...
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