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La responsabilità professionale del notaio in caso di vendita di un locale privo dell'abitabilità o agibilità.
La responsabilità professionale del notaio in caso di vendita di un locale privo dell'abitabilità o agibilità:
Cassazione 21.06.2012 n. 10296
Se il locale oggetto della compravendita non ha l'abitabilità o l'agibilità, il notaio è responsabile e deve risarcire il danno per non aver avvertito il compratore della mancanza di tale requisito.

La Cassazione del 21 giugno 2012 n. 10296 si occupa della responsabilità professionale del notaio nel caso in cui manca l'abitabilità di un immobile venduto.
La storia, a grandi linee, è questa un soggetto compra un locale, facente parte di un condominio, nel contratto di acquisto risulta che viene trasferito “un'unità abitativa”, la parte venditrice dichiarava che l'immobile  (riferendosi – forse -  ai locali destinati ab origine come appartamenti) aveva ottenuto l'abitabilità.
Dopo qualche anno l'acquirente dovendo eseguire dei lavori di ristrutturazione, scopriva che il locale acquistato era, in realtà, l'ex lavatoio stenditoio, che l'abitabilità riguardava, ovviamente, gli appartamenti dell'edifici e non il locale da lui comprato, e, inoltre, scopriva che risultava trascritto un atto d'obbligo in cui l'originario proprietario si impegnava verso il comune a non cambiare la destinazione del locale, che, quindi, doveva rimanere a quella di stenditoio-lavatoio.   di questa trascrizione non c'era traccia nel contratto stipulato dal notaio convenuto in giudizio.
L'acquirente conveniva in giudizio il notaio per farlo condannare a risarcire i danni derivanti dalla responsabilità professionale, nei gradi precedenti, per quanto possa qui ancora interessare, l'attore perse la causa perchè secondo i giudici di merito, indipendentemente dalla condotta del notaio, era evidente che il locale acquistato non aveva e non poteva avere ...

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