QUESITO N. 467: se sussiste l’eventuale concorso con il coniuge superstite di eredi legittimi in relazione a quote del diritto di proprieta’ di beni immobili, per una successione apertasi nel 2000.
Quesito n. 467: se sussiste l’eventuale concorso con il coniuge superstite di eredi legittimi in relazione a quote del diritto di proprieta’ di beni immobili, per una successione apertasi nel 2000.
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Il quesito in esame va a tangere la disciplina della successione mortis causa, con particolare riferimento a una successione legittima in cui è da verificarsi un eventuale concorso di eredi legittimi con il coniuge superstite, in relazione a quote del diritto di proprietà di due beni immobili in regime di comunione legale tra il de cuius e lo stesso coniuge superstite.
Anzitutto è opportuno verificare quali sono i soggetti legittimati a concorrere con il coniuge superstite sui beni immobili di cui sopra. Allorquando manchi la volontà testamentaria si rende necessario procedere alla partizione dell’eredità mediante delle precise quote fissate per legge: al coniuge superstite è devoluta l'intera eredità solo in mancanza di figli, ascendenti, fratelli e sorelle; in caso contrario, concorre con gli altri eredi legittimi.
Relativamente al caso in questione, in difetto di ascendenti, al coniuge spetterebbero i 2/3 dell’eredità, mentre ai fratelli 1/3 da dividere in parti uguali; inoltre al coniuge del de cuius verrebbe attribuito il diritto di abitazione della casa familiare e di uso dei mobili che la arredano vita natural durante. Nel caso di presenza di ascendenti, la proprietà verrebbe cosi ripartita: il 66,66% dell’eredità al coniuge, il 25% agli ascendenti e il restante 8,33% ai fratelli.
E’ poi doveroso premettere che i presupposti necessari per l'acquisto dell'eredità sono tre: la vocazione dell'erede, che costituisce il fondamento del fenomeno successorio e consiste nella designazione del successibile per testamento o per legge, la delazione dell'erede, cioè il fenomeno dell'offerta del patrimonio ereditario al successibile, normalmente coincidente con la vocazione di cui rappresenta l'aspetto dinamico, quindi l'accettazione, che è lo strumento tecnico con cui si acquista l'eredità.
Orbene, applicando i suesposti canoni giuridici al caso che ci occupa, appaiono percorribili diverse ipotesi operative, dipendenti dall’eventuale accettazione dell’eredità da parte del soggetto interessato a tutelare i propri diritti successori.
In tal senso interviene il sostegno del Codice civile con l’articolo 456 “la successione si apre al momento della morte, nel luogo dell’ultimo domicilio del defunto”, con l’articolo 459 “l’eredità si acquista con l’accettazione. L’effetto dell’accettazione risale al momento nel quale si è aperta la successione” e con gli articoli 475 e 476 “l'accettazione è espressa quando, in un HYPERLINK "http://www.brocardi.it/dizionario/5596.html" \o "Dizionario Giuridico: Atto pubblico"atto pubblico o in una HYPERLINK "http://www.brocardi.it/dizionario/3829.html" \o "Dizionario Giuridico: Scrittura privata"scrittura privata, il chiamato all'eredità ha dichiarato di accettarla oppure ha assunto il titolo di erede. È nulla la dichiarazione di accettare sotto HYPERLINK "http://www.brocardi.it/dizionario/1721.html" \o "Dizionario Giuridico:condizione o a termine"condizione o a termine. Parimenti è nulla la dichiarazione di accettazione parziale di eredità” e “L'accettazione è tacita quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede”.
La qualità di erede non si acquisisce infatti automaticamente, ma necessita di una manifestazione di volontà orientata in tal senso ed i cui effetti retroagiscono al momento dell'apertura della successione coincidente con la morte del testatore nel luogo del suo ultimo domicilio. L'accettazione ha sempre efficacia retroattiva, ossia si considera avvenuta nel momento della morte del soggetto della cui eredità si tratta, anche se materialmente viene sempre effettuata dopo. Inoltre, ai sensi dell’articolo 480 c.c. commi 1 e 2 “Il diritto di accettare l’eredità si prescrive in dieci anni. Il termine decorre dal giorno dell’apertura della successione e, in caso d’istituzione condizionale, dal giorno in cui si verifica la condizione”.
Quanto alla forma, l'accettazione, come già esplicitato precedentemente, può essere espressa, tacita e presunta o legale: l'accettazione è espressa ove in un atto pubblico od in una scrittura privata il chiamato all'eredità ha dichiarato di accettarla oppure ha assunto il titolo di erede; è tacita quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede, è presunta o legale quando il chiamato pone in essere atti di disposizione che, con presunzione assoluta, vengono considerati atti di accettazione implicita, come la donazione, la vendita e la cessione dei diritti di successione, nonché la rinunzia a quest'ultimi, ex artt. 477 e 478 c.c.
Il Tribuna di S.Maria Capua V. in data 23/04/2010 si esprimeva in tal senso: “l'apertura della successione fa sorgere nei destinatari della vocatio il diritto di accettare l'eredità, soggetto al termine di prescrizione di dieci anni anche per il minore non emancipato”.
Infatti in primo luogo, ai sensi dell’articolo 533 c.c. “l'erede può chiedere il riconoscimento della sua qualità ereditaria contro chiunque possiede tutti o parte dei beni ereditari a titolo di erede o senza titolo alcuno, allo scopo di ottenere la restituzione dei beni medesimi. L'azione è imprescrittibile, salvi gli effetti dell'usucapione rispetto ai singoli beni”.
È, questa, l'azione di petizione, con la quale l'erede chiede il riconoscimento della sua qualifica contro chiunque possieda tutti o parte dei beni ereditari (a titolo di erede o senza alcun titolo), allo scopo di ottenere la restituz...
... continua