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QUESITO N. 470: Se il certificato di agibilità per immobile adibito a deposito è obbligatorio. Definizioni degli interventi edilizi ai sensi del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
Quesito n. 470: Se il certificato di agibilità per immobile adibito a deposito è obbligatorio. Definizioni degli interventi edilizi ai sensi del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

Affinché si possa procedere disamina del quesito in oggetto risulta necessario l’analisi del disposto dell’art. 24 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 :
Certificato di agibilità
“1. Il certificato di agibilità attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente.
2. Il certificato di agibilità viene rilasciato dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale con riferimento ai seguenti interventi:
a )nuove costruzioni;
b )ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali;
c) interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di cui al comma 1.
3. Con riferimento agli interventi di cui al comma 2, il soggetto titolare del permesso di costruire o il soggetto che ha presentato la denuncia di inizio attività, o i loro successori o aventi causa, sono tenuti a chiedere il rilascio del certificato di agibilità. La mancata presentazione della domanda comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 77 a 464 euro.
4. Alla domanda per il rilascio del certificato di agibilità deve essere allegata copia della dichiarazione presentata per la iscrizione in catasto, redatta in conformità alle disposizioni dell'articolo 6 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652 e successive modificazioni e integrazioni.
Il legislatore del 2001, ha definito come opere di nuova costruzione ai sensi dell’art. 3 lettera (e, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380: “ "interventi di nuova costruzione", quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti. Sono comunque da considerarsi tali:
e.1) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli interventi pertinenziali, quanto previsto alla lettera e.6);
e.2) gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal Comune; e.3) la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato;
e.4) l’installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione; (punto da ritenersi abrogato implicitamente dagli  HYPERLINK "http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2003_0259.htm" \l "87" articoli 87 e seguenti del decreto legislativo n. 259 del 2003)
e.5) l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee;
e.6) gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell’edificio principale;
e.7) la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato; “.
Dalla lettura in combinato disposto dell’art 24 e art. 3 lettera e) – e5) su indicati, possiamo rilevare che per gli immobili adibiti a depositi, costruiti all’entrata in vigore del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, si renda necessaria la presentazione dell’istanza di richiesta del certificato di agibilità onde evitare sanzioni amministrative.
Inoltre a conferma della definizione di nuova costruzione per la quale sia richiesto il certificato di abitabilità provvede anche la giurisprudenza.
Consiglio di Stato, sez. VI, 16/02/2011, n. 986: “Deve essere qualificata come "intervento di nuova costruzione" l'installazione di un manufatto, seppure leggero ed eventualmente anche prefabbricato, e di strutture di qualsiasi genere (quali roulottes, campers, case mobili o imbarcazioni - che siano usati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili), le quali non siano dirette a soddisfare esigenze meramente temporanee...”.
A fini di un’analisi complete del quesito in esame, si evidenzia come Il Testo Unico sull’edilizia del 2001 abbia abrogato le disposizioni precedenti regolanti il rilascio del certificato di agibilità/abitabilità, disponendo una regolamentazione univoca alla disciplina; art. 136 comma 2 lettere a), m), D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380:
“ 2. Ai sensi dell'articolo 7 d...

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