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QUESITO N. 474 Se è tutelato il diritto alle provvigioni del mediatore che non ha provveduto a far firmare il foglio visita a clienti accompagnati presso l’immobile, dei quali non ha generalità complete ma soltanto il cognome e il loro telefono.
Quesito n. 474 Se è tutelato il diritto alle provvigioni del mediatore che non ha provveduto a far firmare il foglio visita a clienti accompagnati presso l’immobile, dei quali non ha generalità complete ma soltanto il cognome e il loro numero di telefono. Se ci sono profili di violazione della privacy nel momento i cui tali dati vengano inseriti nella relazione di fine incarico e comunicati all’incaricante.
Il quesito in esame va a tangere la disciplina della mediazione immobiliare, con particolare riferimento alla questione relativa alla provvigione del mediatore. A mente dell’art. 1755 primo comma, cod. civ., “il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti, se l’affare è concluso per effetto del suo intervento”.
È principio consolidato che il diritto alla provvigione nasce sulla base della conclusione di un affare e a condizione che quest’ultimo risulti in rapporto causale con l’attività svolta dal mediatore. All’uopo, quindi, il mediatore può accampare il diritto alla provvigione tutte le volte in cui la conclusione dell’affare sia in rapporto causale con l’attività intermediatrice, essendo sufficiente a ciò, che il mediatore abbia messo in relazione tra loro acquirente e venditore, in modo che la conclusione dell’affare possa ricollegarsi all’opera da lui svolta, (Cass. civ. Sez. 3, 25 febbraio 2000 n. 2136, Cass. civ. Sez. 3, 2 agosto 2001 n. 10606 e 17 maggio 2002 n. 7253). E' poi irrilevante la circostanza che l'affare sia stato concluso dopo la scadenza dell'incarico conferito al mediatore, qualora il contratto sia intervenuto fra le stesse parti che il mediatore aveva messo in relazione (Cass. civ. Sez. 3, 1 8 settembre 2008 n. 23842).
Il mediatore, però, deve provare di norma la circostanza di aver posto i contraenti in contatto tra loro prova che, nella maggioranza dei casi, è racchiusa e consacrata nella predisposizione del foglio visita.
La funzione di tale modulo, largamente utilizzato nella prassi commerciale delle agenzie immobiliare è quella di costituire un deterrente contro il rischio che l’acquirente cerchi di sottrarsi all’obbligo di corrispondere le dovute provvigioni e indiscutibile “prova” della circostanza che l’acquirente ha visionato l’immobile con l’accompagnamento del mediatore.
Tuttavia esso da luogo al diritto alla provvigione solo ove il cliente che lo ha firmato dovesse acquistare l’immobile visitato.
Nel caso oggetto di quesito, per pacifica ammissione dell’agenzia immobiliare, il foglio visita non veniva fatto firmare a nessuno dei clienti che visitavano l’immobile. Questa circostanza, potrebbe costituire un problema ove in un eventuale giudizio, si dovesse dimostrare a) l’attività intermediatrice dell’agenzia; b) la visita dell’immobile da parte dell’acquirente, c) il nesso causale di questi con la conclusione dell’affare ai fini del riconoscimento del diritto di provvigione all’agenzia.
Nulla esclude però che, sa...

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