DALL’ACE ALL’APE. LE PRINCIPALI NOVITÀ INTRODOTTE DAL DECRETO LEGGE 63/2013.
DALL’ACE ALL’APE
LE PRINCIPALI NOVITÀ INTRODOTTE DAL DECRETO LEGGE 63/2013
Le principali novità introdotte dal decreto 63/2013 sono le seguenti:
La definizione di “edificio a energia quasi zero”: edificio ad altissima prestazione energetica, calcolata conformemente alle disposizioni del presente decreto, che rispetta i requisiti definiti al decreto di cui all’articolo 4, comma 1. Il fabbisogno energetico molto basso o quasi nullo è coperto in misura significativa da energia da fonti rinnovabili, prodotta all’interno del confine del sistema (in situ);“edificio di riferimento o target per un edificio sottoposto a verifica progettuale, diagnosi, o altra valutazione energetica”: edificio identico in termini di geometria (sagoma, volumi, superficie calpestabile, superfici degli elementi costruttivi e dei componenti), orientamento, ubicazione territoriale, destinazione d’uso e situazione al contorno, e avente caratteristiche termiche e parametri energetici predeterminati; “riqualificazione energetica di un edificio” un edificio esistente è sottoposto a riqualificazione energetica quando i lavori in qualunque modo denominati, a titolo indicativo e non esaustivo: manutenzione ordinaria o straordinaria, ristrutturazione e risanamento conservativo, ricadono in tipologie diverse da quelle indicate alla lettera l -vicies bis) – secondo noi c’è un errore e si riferisce alle ristrutturazioni importanti ;“ristrutturazione importante di un edificio”: un edificio esistente è sottoposto a ristrutturazione importante quando i lavori in qualunque modo denominati (a titolo indicativo e non esaustivo: manutenzione ordinaria o straordinaria, ristrutturazione e risanamento conservativo) insistono su oltre il 25 per cento della superficie dell’involucro dell’intero edificio, comprensivo di tutte le unità immobiliari che lo costituiscono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, rifacimento di pareti esterne, di intonaci esterni, del tetto o dell’impermeabilizzazione delle coperture;
Con decreti successivi verranno fissate le prescrizioni e i requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici diversificate secondo gli interventi: nuova costruzione; ristrutturazioni importanti; riqualificazione energetica.
Vengono esclusi dall’applicazione del decreto gli edifici rurali non residenziali sprovvisti di impianti di climatizzazione. Per gli edifici ricadenti nell’ambito della disciplina della parte seconda e dell’articolo 136, comma 1, lettere b) e c) , del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, è necessario comunque attestare la prestazione energetica degli edifici, e rispettare le norme relative all’ esercizio, la manutenzione e le ispezioni degli impianti tecnici
Il fabbisogno energetico annuale globale si calcola per singolo servizio energetico, espresso in energia primaria, su base mensile. Con le stesse modalità si determina l’energia rinnovabile prodotta all’interno del confine del sistema. Si opera la compensazione mensile tra i fabbisogni energetici e l’energia rinnovabile prodotta all’interno del confine del sistema, per vettore energetico e fino a copertura totale del corrispondente vettore energetico consumato; ai fini della compensazione, è consentito utilizzare l’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili all’interno del confine del sistema ed esportata.
A partire dal 31 dicembre 2018, gli edifici di nuova costruzione occupati da pubbliche amministrazioni e di proprietà di queste ultime devono essere edifici a energia quasi zero. Dal 1° gennaio 2021 la predetta disposizione è estesa a tutti gli edifici di nuova costruzione.
L’attestato di certificazione energetica degli edifici è denominato “attestato di prestazione energetica” ed è rilasciato per gli edifici o le unità immobiliari costruiti, venduti o locati ad un nuovo locatario e per gli edifici indicati al comma 6 (edifici utilizzati da pubbliche amministrazioni e aperti al pubblico con superficie utile totale superiore a 500 m2 – successivamente 250 m2) .
Gli annunci di vendita e locazione riportano:
- l’indice di prestazione energetica dell’involucro edilizio
- l’indice di prestazione energetica globale dell’edificio o dell’unità immobiliare
- la classe energetica dell’edificio o dell’unità immobiliare.
Gli edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti sono dotati di un attestato di prestazione energetica al termine dei lavori (e non più per l’agibilità).
L’attestazione della prestazione energetica può riferirsi a una o più unità immobiliari facenti parte di un medesimo edificio. L’attestazione di prestazione energetica riferita a più unità immobiliari può essere prodotta solo qualora esse abbiamo la medesima destinazione d’uso, siano servite, qualora presente, dal medesimo impianto termico destinato alla climatizzazione invernale e, qualora presente, dal medesimo sistema di climatizzazione estiva.
L’attestato di prestazione energetica ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio ed è aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell’edificio o dell’unità immobiliare.
L’attestato di qualificazione energetica comprende anche l’indicazione di possibili interventi migliorativi delle prestazioni energetiche e la classe di appartenenza dell’edificio, o dell’unità immobiliare, in relazione al sistema di attestazione energetica in vigore, nonché i possibili passaggi di classe a seguito della eventuale realizzazione degli interventi stessi.
Con un successivo decreto è previsto l’adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2009 – linee guida nazionali per la certificazione energetica.
Viene detto che un elemento obbligatorio dell’attestato sono le raccomandazioni per il miglioramento dell’efficienza energetica dell’edificio con le proposte degli interventi più significativi ed economicamente convenienti, separando la previsione di interventi di ristrutturazione importanti da quelli di riqualificazione energetica
Il progettista o i progettisti, nell’ambito delle rispettive competenze edili, impiantistiche termotecniche e illuminotecniche, devono inserire i calcoli e le verifiche previste dal presente decreto nella relazione tecnica di progetto. ATTENZIONE : ora si parla anche di impianti di illuminazione!
In relazione all’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2010/31/UE, in ca...
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