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INCOMPATIBILITÀ TRA LA PROFESSIONE DI AGENTE IMMOBILIARE E AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO.
INCOMPATIBILITÀ TRA LA PROFESSIONE DI AGENTE IMMOBILIARE
E AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO
 
Il precedente. Il Ministero dello Sviluppo Economico, con decisione datata 14 giugno 2007, aveva posto fine ad una controversia che opponeva la Camera di Commercio di Torino con una società iscritta al ruolo dei mediatori, dedita anche all'amministrazione di condomini, e per tali motivi, la società era stata cancellata dal ruolo d'ufficio in quanto ai sensi della legge n. 39 del 1989, modificata dalla legge n. 57/2001, all'articolo 5, comma 3 si stabiliva che:"l'esercizio dell'attività di mediazione è incompatibile: a) con l'attività svolta in qualità di dipendente da persone, società o enti, privati e pubblici, ad esclusione delle imprese di mediazione; b) con l'esercizio di attività imprenditoriali e professionali, escluse quelle di mediazione comunque esercitate". Quindi, secondo la Camera di Commercio, quella di amministratore è un'attività imprenditoriale e professionale a tutti gli effetti, pertanto incompatibile  con quella di mediatore immobiliare.  Ma, il Ministero dello Sviluppo Economico, contestò la tesi ribadendo una interpretazione già avanzata con circolare del 4 luglio 2003, affermando che: "quella di amministratore non può essere considerata come una vera e propria professione, in quanto non riconosciuta come tale dalla legge". Infine aggiungeva che "l'iscrizione al registro delle imprese della società, era obbligatoria per esercitare l'attività di intermediazione, mentre quella di amministrazione condominiale non necessita di alcuna iscrizione". 
Il nuovo orientamento.
Ribaltando la precedente interpretazione espressa dallo stesso Ministero nel giugno del 2007, la Divisione XXI° -Registro delle Imprese- del MiSE in data 24 settembre, ha effettuato una sostanziale distinzione tra l'attività di amministratore di condominio svolta"saltuariamente o a titolo di passatempo", e pert...

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