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L’evoluzione della concessione edilizia (ora permesso di costruire) e gli oneri relativi all’indicazione negli atti degli estremi del titolo abilitativo.
L’evoluzione della concessione edilizia (ora permesso di costruire) e gli oneri relativi all’indicazione negli atti degli estremi del titolo abilitativo.
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La legge 1150/1942 (legge urbanistica) fu la prima a dare una regolamentazione generale, imponendo ai Comuni, l’obbligo di pianificare il proprio territorio mediante l’adozione di piani regolatori e l’obbligo di controllare l’attività edilizia mediante il rilascio di un’apposita licenza di costruzione.
La pianificazione ed il controllo erano però limitati ai soli centri abitati ed alle zone di espansione.
L’articolo 31 lg 1150/1942, infatti, consentiva la costruzione, fuori dal centro abitato, senza la necessità di ottenere alcun titolo abilitativo.
La legge 765/1967, detta anche “legge ponte” perché avrebbe dovuto costituire un passaggio verso una regolamentazione complessiva della materia, estese invece, l’obbligo della pianificazione a tutto l’ambito del territorio comunale. L'art. 10 della legge 6 agosto 1967 n. 765 ha infatti modificato l’art. 31 lg. 1150/1942, prevedendo che "Chiunque intenda nell'ambito del territorio comunale eseguire nuove costruzioni, ampliare, modificare o demolire quelle esistenti ovvero procedere all'esecuzione di opere di urbanizzazione del terreno, deve chiedere apposita licenza al sindaco”.
Sul punto la giurisprudenza amministrativa consolidata ha evidenziato che solo dopo l'entrata in vigore dell'art. 10 lg. n. 765/1967, che ha soppresso la limitazione contenuta nell'art 31 della legge n. 1150/1942, la licenza edilizia è necessaria anche quando si tratta di costruzione da erigere fuori del centro abitato.
(T.A.R. Lombardia - Milano, sez. IV, sentenza 7.02.2013 n. 373).
In senso conforme T.A.R. Campania Napoli, sez. VI, 15/09/2010, n. 17416; T.A.R. Basilicata Potenza, sez. I, 28/06/2010, n. 444; T.A.R. Basilicata Potenza, 22/08/2006, n. 526).
Pertanto prima dell’entrata in vigore della legge 765/1967 era possibile costruire senza la necessità di ottenere un preventivo titolo abilitativo a condizione che si trattasse di immobili realizzati fuori dal centro abitato. L’accertamento della data di inizio dei lavori rappresenta, quindi, un momento essenziale ai fini della valutazione della legittimità o meno di una costruzione.
Il sistema delle dichiarazioni prescritte è quindi diverso in relazione al momento di realizzazione degli edifici
Gli edifici costruiti prima del 1967
L’obbligo di licenza edilizia fu esteso a tutto il territorio nazionale solo nel 1967, con la famosa legge-ponte.
Secondo l’articolo 40 della L. 47/1985, “Per le opere iniziate anteriormente al 1 settembre 1967, in luogo degli estremi della licenza edilizia può essere prodotta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata dal proprietario o altro avente titolo, attestante che l'opera risulti iniziata in data anteriore al 1 settembre 1967. Tale dichiarazione può essere ricevuta e inserita nello stesso atto, ovvero in documento separato da allegarsi all'atto medesimo. Per gli edifici di proprietà comunale, in luogo degli estremi della licenza edilizia o della concessione di edificare, possono essere prodotti quelli della deliberazione con la quale il progetto è stato approvato o l'opera autorizzata”.
Ciò è stato confermato, dalla Cassazione secondo cui: “gli immobili costruiti in epoca anteriore al 1 settembre 1967 sono liberamente commerciabili, qualunque sia l’abuso edilizio commesso dall’alienante, a condizione che nell’atto pubblico di trasferimento risulti inserita una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante l’inizio dell’opera in data anteriore al 1 settembre 1967, senza che rilevi, pertanto, ai fini della legittimità del trasferimento, la mancanza dell’attestazione di conformità della costruzione alla licenza edilizia ovvero l’esistenza di una concessione in sanatoria (ovvero la domanda ad essa relativa…)”.
(Cass. Civ. n. 8339/1998).
Poiché “la l. urbanistica n. 1150/1942 costituisce la norma generale dell'ordinamento urbanistico – edilizio, …essa costituisce il limite massimo cui rimontare ai fini della sanatoria non solo perché essa ha introdotto per prima volta l'obbligo generalizzato di richiedere la licenza edilizia, ma anche perché l'art. 31 l. n. 47 del 1985 ammette a sanatoria anche gli abusi per le opere realizzate anteriormente all'1 settembre 1967 se per queste fosse richiesta, ai sensi dell'art. 31 comma 1 l. n. 1150 del 1942 e dei regolamenti edilizi comunali, il rilascio della licenza di costruzione”. (Consiglio di Stato, sez. V, 21/10/1998, n. 1514).
Pertanto per gli interventi anteriori al 1 settembre 1967 è valido l'atto nel quale anziché gli estremi della licenza sia riportata o allegata apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, nella quale venga attestato per l'appunto l'avvenuto inizio dei lavori di costruzione sin da data anteriore al 1 settembre 1967.

Gli edifici costruiti dopo il 1...

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