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LA LEGGE DI STABILITÀ 2014 E L’APE. LE NOVITA’ NORMATIVE DAL 1 GENNAIO 2014.
LA LEGGE DI STABILITÀ 2014 E L’APE.
LE NOVITA’ NORMATIVE DAL 1 GENNAIO 2014
La Legge di stabilità 2014 appena varata e il decreto "Destinazione Italia" hanno normato in contemporanea sull'obbligo di allegazione dell'Attestato di prestazione energetica degli edifici, ma in modo scoordinato: prima multe e poi rinvii.
UN PO' DI STORIA
Un po' di storia sul susseguirsi degli atti normativi è necessario per spiegare al meglio il pasticcio normativo che i nostri legislatori sono riusciti a produrre nella corsa al varo di alcuni decreti urgenti di fine anno.
Nel giugno scorso, il Dl 63/2013 (convertito in Legge 90/2013) ha recepito la Direttiva 2010/31/Ue sulla prestazione energetica degli edifici, intervenendo a modificare il Dlgs 192/2005.
Tra le nuove disposizioni introdotte ce n'era una riguardante l'obbligo di allegazione dell'Attestato di Prestazione Energetica ai contratti di vendita, di trasferimento a titolo gratuito e di locazione (Articolo 6, comma 3 e 3 bis, di modifica all'articolo 6 del Dlgs 192/2005).
Secondo tali disposizioni, l'attestato di prestazione energetica doveva essere allegato:
• ai contratti di vendita,
• agli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito,
• ai nuovi contratti di locazione, pena la nullità degli stessi.
Dopo questa prima modifica all'articolo 6 del 192, se ne sono susseguite altre due non coordinate tra loro.
SECONDA MODIFICA: DECRETO LEGGE 145/2013 (DESTINAZIONE ITALIA)
Il Decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, cosiddetto "Destinazione Italia" - entrato in vigore il 24 dicembre 2013 - al comma 7 dell'articolo 1 aveva, a sua volta, modificato l'articolo 6 del Dlgs 192. Sostituendo i commi 3 e 3 bis con un unico comma 3, la nuova norma ha inciso profondamente sugli obblighi di allegazione, informativa e consegna dell'Attestato, lasciando invece immutata la disciplina vigente in tema di dotazione.
“3. “Nei contratti di compravendita immobiliare, negli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso e nei nuovi contratti di locazione di edifi ci o di singole unità immobiliari soggetti a registrazione è inserita apposita clausola con la quale l’acquirente o il conduttore dichiarano di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell’attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici; copia dell’attestato di prestazione energetica deve essere altresì allegata al contratto, tranne che nei casi di locazione di singole unità immobiliari. In caso di omessa dichiarazione o allegazione, se dovuta, le parti sono soggette al pagamento, in solido e in parti uguali, della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 18.000; la sanzione è da euro 1.000 a euro 4.000 per i contratti di locazione di singole unità immobiliari e, se la durata della locazione non eccede i tre anni, essa è ridotta alla metà. L’accertamento e la contestazione della violazione sono svolti dalla Guardia di Finanza o, all’atto della registrazione di uno dei contratti previsti dal presente comma, dall’Agenzia delle Entrate, ai fi ni dell’ulteriore corso del procedimento sanzionatorio ai sensi dell’articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689”.”
Le novità più significative riguardano l'eliminazione del concetto di "nullità degli atti", come sanzione in caso di violazione dell'obbligo di allegazione, e la sua sostituzione con sanzioni amministrative pecuniarie che vanno da 1.000 a 18.000euro.
E’ indubbio, quindi, che dal 24 dicembre scorso e nei giorni di vigenza (60 gg.) il decreto-legge ha la forza di una legge dello Stato sempre che prima della scadenza non venga convertito in legge con eventuali modifiche ed è, quindi, ovvio che il comma 3-bis dell’articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, oggi, non esiste più in quanto sostituito unitamente al precedente comma 3 dal nuovo comma 3, precedentemente evidenziato in corsivo.
... continua
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