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QUESITO N. 530: La legge Pinto: Danno da irragionevole durata del processo ed operatività del termine di prescrizione nell’ambito all’equa riparazione. Presupposti e condizioni per il risarcimento del danno.
Quesito n. 529: La legge Pinto: Danno da irragionevole durata del processo ed operatività del termine di prescrizione nell’ambito all’equa riparazione. Presupposti e condizioni per il risarcimento del danno.

Premessa di carattere generale
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La questione sottopostaci in data odierna, involge,la tematica della tutela che l’ordinamento riconosce ai cittadini in caso di danno sia patrimoniale che non patrimoniale derivante dalla irragionevole durata del processo a cui essi sono sottoposti. Preliminarmente, occorre, ricordare, da un punto di vista generale che, il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo (derivante dall'HYPERLINK "javascript:kernel.go('bd',%7bmask:'main',pos:0,opera:'05',id:'05AC00009977',key:'05AC00009977',%20callerTicket:%20'',%20userKey:%20'',_menu:'quotidiano'%7d)"art. 111, comma 2, Cost. e dagli artt. HYPERLINK "javascript:kernel.go('bd',%7bmask:'main',pos:0,opera:'61',id:'61LX0000105470ART9',key:'61LX0000105470ART9',%20callerTicket:%20'',%20userKey:%20'',_menu:'quotidiano'%7d)"6 e HYPERLINK "javascript:kernel.go('bd',%7bmask:'main',pos:0,opera:'61',id:'61LX0000105470ART16',key:'61LX0000105470ART16',%20callerTicket:%20'',%20userKey:%20'',_menu:'quotidiano'%7d)"13 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali) impone al giudice (ai sensi degli HYPERLINK "javascript:kernel.go('bd',%7bmask:'main',pos:0,opera:'05',id:'05AC00005250+05AC00005305',key:'05AC00005250+05AC00005305',%20callerTicket:%20'',%20userKey:%20'',_menu:'quotidiano'%7d)"artt. 175 e 127 c.p.c.) di evitare ed impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano certamente quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, espresso dall'HYPERLINK "javascript:kernel.go('bd',%7bmask:'main',pos:0,opera:'05',id:'05AC00005425',key:'05AC00005425',%20callerTicket:%20'',%20userKey:%20'',_menu:'quotidiano'%7d)"art. 101 c.p.c., da effettive garanzie di difesa (HYPERLINK "javascript:kernel.go('bd',%7bmask:'main',pos:0,opera:'05',id:'05AC00009917',key:'05AC00009917',%20callerTicket:%20'',%20userKey:%20'',_menu:'quotidiano'%7d)"art. 24 Cost.) e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità (HYPERLINK "javascript:kernel.go('bd',%7bmask:'main',pos:0,opera:'05',id:'05AC00009977',key:'05AC00009977',%20callerTicket:%20'',%20userKey:%20'',_menu:'quotidiano'%7d)"art. 111, comma 2, Cost.) dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato ad esplicare i suoi effetti.Il nostro ordinamento, ad oggi, grazie anche alle sollecitazioniderivanti dall’ordinamento comunitario, disciplina, con la c.d. Legge Pinto ( l. n 89 del 24 marzo 2001) recentemente modificata dalla l. n. 134, del 7 agosto 2012, le ipotesi di danno alla persona, di natura sia patrimoniale che non patrimoniale, conseguentealla violazione della Convenzioneper la salvaguardia dei diritti dell’uomo e dellelibertà fondamentali, ratificata ai sensi della l. 4 agosto1955, n. 848, sotto il profilo del mancato rispettodel termine ragionevole di cui all’art. 6, paragrafo1, della convenzione, laddove in particolare è consacratoil diritto di ogni persona «ad un’equa e pubblicaudienza entro un termine ragionevole, davantiad un tribunale indipendente e imparziale costituitoper legge, al fine della determinazione sia dei suoi dirittie dei suoi doveri, sia della fondatezza di ogni accusapenale che gli sia rivolta».È esperienza comune ad ogni operatore del dirittoquanto risulti di utopistica attuazione il principiodella ragionevole durata del processo, che quotidianamentesi scontra con le disfunzioni dell’amministrazionegiudiziaria.Un tentativo per rimediare a tale situazione è stato condotto dal nostro legislatore mediante l’approvazione dell’art. 2 della L. 24 marzo 2001, n. 89 e successive modificazioni, garantendo un risarcimento dei danni subiti da coloro che non abbiano ottenuto una tempestiva tutela dei propri diritti. Paradossalmente, però, le inefficienze del nostro sistema giudiziario non hanno risparmiato neanche lo stesso procedimento finalizzato al risarcimento danno da irragionevole durata del processo disciplinato dalla Legge Pinto.-
Modalità di quantificazione del danno derivante da irragionevole durata del processo
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La normativa in parola, pone però una serie di questioni in ordine sia alla prova del danno subito sia alla modalità di quantificazione dello stesso, aspetti entrambi interessati dalle modifiche introdotte dal D. L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 2012, n. 134, che ha apportato significative novità del procedimento di equa riparazione da irragionevole durata del processo. Il comma 1 dell’art. 2 della L. n. 89/2001 ricollega la concessione di un’equa riparazione alla parte che ha subito un danno, patrimoniale o non patrimoniale, per essere stata coinvolta in un processo troppo lungo e, oggi, il nuovo comma 2-bis, introdotto dalla L.n. 134/2012, definisce altresì il termine di ragionevole durata del processo, considerandolo rispettato «se il processo non eccede la durata di tre anni in primo grado, di due anni in secondo grado, di un anno nel giudizio di legittimità»,e istituendo altresì un criterio automatico di quantificazione dell’indennizzo cosicché «il giudice liquida a titolo di equa riparazione una somma di denaro, non inferiore a 500 euro e non superiore a 1.500 euro, per ciascun anno, o frazione di anno superiore a sei mesi, che eccede il termine ragionevole di durata del processo». Al fine di stabilire l’esatto ammontare dell’equo indennizzo, il giudice lo determinerà ai sensi dell’art. 2056 c.c., tenendo conto: «a) dell’esito del processo nel quale si è verificata la violazione di cui al comma 1 dell’articolo 2; b) del comportamento del giudice e delle parti; c) della natura degli interessi coinvolti; d) del valore e della rilevanza della causa, valutati anche in relazione alle condizioni personali della parte» e, in ogni caso, la misura dell’indennizzo non potrà essere superiore al valore della causa o, se inferiore, a quello accertato dal giudice. Stante la rinnovata disciplina normativa, quindi, al fine di ottenere l’equa riparazione di cui all’art. 2 della L. n. 69/2001, sarà sufficiente allegare la durata irragionevole del processo, nella misura prescritta dalla legge; agli anni eccedenti rispetto a quelli ex legestimati, il giudice accorderà un indennizzo ...

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