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LEGGE DI STABILITÀ N. 147 COMMA 616: ANCORA SANZIONI PER GLI AGENTI IMMOBILIARI.
LEGGE DI STABILITÀ N. 147 COMMA 616:
ANCORA SANZIONI PER GLI AGENTI IMMOBILIARI.
La legge di Stabilita’, nasconde tra le righe un’ulteriore sanzione a carico degli agenti immobiliari che si sono assunti l’obbligo di procedere alla trasmissione degli atti telematicamente.
Comma 616 : Al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 7-bis è aggiunto il seguente comma:
«1-bis. La sanzione di cui al comma 1 si applica a carico dei soggetti indicati nell'articolo 15 del decreto del Ministero delle finanze 31 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 12 agosto 1998, in caso di tardiva o omessa trasmissione telematica di dichiarazioni e di atti che essi hanno assunto l'impegno a trasmettere»;
ovvero
La sanzione di amministrativa da lire un milione a lire dieci milioni si applica anche agli agenti immobiliari che nella registrazione telematica dei contratti di locazione omettano di trasmettere o trasmettano tardivamente le dichiarazioni e gli atti di cui si sono assunti l’ impegno a trasmettere.
Richiami legislativi:
Articolo 7: legge 241 del 97 legge di IMPOSTE SUI REDDITI
Presentazione delle dichiarazioni.
1. In caso di tardiva od omessa trasmissione delle dichiarazioni da parte dei soggetti indicati nel comma 3dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, a carico dei medesimi si applica la sanzione amministrativa da lire un mil...
... continua
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