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QUESITO N. 539: COSA SONO i TEMPORARY SHOP. QUALE DISCIPLINA APPLICARE AL CONTRATTO E QUALE TUTELA PER LE PARTI CONTRAENTI.




Quesito n. 539: Cosa sono i "temporary shop" ?
Quale disciplina applicare al contratto e quale tutela per le parti contraenti.
I Temporary Shop sono negozi temporanei finalizzati a rilanciare le vendite o a combatterne la stagionalità oppure ancora a creare affezione al marchio, facendo grande presa sul consumatore in quanto stimolano gli acquisti dovuti alla temporaneità e all’emotività dell’evento che risalta all’interno di una location strategica. La legislazione italiana non contempla questo tipo di esercizio commerciale che si caratterizza nell’apertura di un negozio per un periodo limitato di tempo (in genere 30/40 giorni). In via generale, l’apertura del negozio temporaneo avverrà con le stesse modalità stabilite per gli esercizi di vicinato, per cui, al termine del periodo di vendita verrà presentata la Scia di cessazione dell’attività.
Ciò detto, la normativa che individua l’iter burocratico per l’apertura varia da comune a comune. Per la vendita di prodotti relativi ai settori merceologici alimentare e non alimentare per un periodo di tempo limitato (in occasione di feste, fiere, manifestazioni, mercati o di altre riunioni straordinarie di persone) previo possesso di requisiti morali (e professionali per gli alimenti).

Individuata la tipologia di attività commerciale, si può affermare che la stessa vada ricondotta, per ciò che attiene al contratto di locazione, alla normativa della legge n°392/1978. Difatti, il legislatore del 1978 ha previsto un’eccezione alla regola generale di durata dei contratti ad uso diverso dall’abitativo, sancendo al comma 5 dell’art. 27 della suddetta legge la possibilità per le parti di stipulare un contratto di locazione per un periodo più breve rispetto alla durata legale di 6 o 9 anni “qualora l’attività esercitata o da esercitare nell’immobile abbia, per sua natura, carattere transitorio”. La transitorietà va individuata non tanto in relazione al tipo di attività in sé, quanto tenendo conto del particolare modo in cui l’attività stessa si atteggia in concreto, come desumibile dalla volontà delle parti secondo i criteri ermeneutici di cui agli art. 1362 ss. c.c. (nella specie, la suprema corte ha confermato la sentenza del giudice del merito che, tenuto conto delle clausole contrattuali e del comportamento complessivo delle parti, aveva affermato la transitorietà di una locazione avente ad oggetto un immobile da adibire a deposito e vendita di stock occasionali di mobili e arredamenti Cass. Civ., sez. III, 20 agosto 1990, n. 8489). Sempre la Cassazione ha stabilito che la transitorietà della locazione commerciale deve trovare riferimento non in eventuali vicende temporali, bensì nella natura dell’attività professionale o commerciale, senza che possa rilevare che ...

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