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IL DESTINAZIONE ITALIA È LEGGE, TUTTE LE NOVITÀ PER APE E CERTIFICATORI!!!
IL DESTINAZIONE ITALIA È LEGGE, TUTTE LE NOVITÀ PER APE E CERTIFICATORI
Via libera per il decreto "Destinazione Italia", licenziato dal Senato che l'ha approvato in via definitiva. Il decreto è ormai convertito in legge.
Molte le novità che riguardano l'Attestato di prestazione energetica, prima tra tutte la trasformazione della  HYPERLINK "http://www.professionearchitetto.it/news/notizie/18704/Attestato-di-prestazione-energetica-la-sanzione-sostituisce-la-nullita-degli-atti?utm_source=related&utm_medium=link&utm_campaign=paBox" \t "_blank" sanzione della nullità degli atti per l'omessa allegazione dell'APE in sanzione amministrativa.
Modifiche anche ai titoli di studio che abilitano al ruolo di certificatore energetico. Quanto agli interventi per il risparmio energetico, questi potranno nuovamente essere decisi dal condominio a «maggioranza semplice». Infine, ammesse al ruolo di «terzo responsabile degli impianti termici» anche le imprese non costituite in forma di persona giuridica.
LE NOVITÀ NEL DETTAGLIO
Sanzione e allegazione dell'APE
Viene confermata la trasformazione della nullità degli atti in sanzione amministrativa. Sanzione che scatta se ai contratti di compravendita, agli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso o ai nuovi contratti di locazione non viene aggiunta una clausola con la quale l'acquirente o l'affittuario dichiarino di aver ricevuto tutte le informazioni e la documentazione - compreso l'attestato energetico - sulle prestazioni energetiche dell'edificio o dell'unità immobiliare. La sanzione pecuniaria riguarda anche la mancata allegazione dell'attestato, nei casi in cui questa è prevista. L'omessa dichiarazione o allegazione costano alle parti multe da 3mila a 18mila euro.
La trasformazione della nullità in sanzione ha effetto retroattivo. Per le violazioni commesse prima dell'entrata in vigore del decreto "Destinazione Italia", la nullità dei contratti può essere sostituita dalla sanzione, se richiesto dall'interessato, purché, però, la nullità del contratto non sia già stata dichiarata con sentenza passata in giudicato.
Con una modifica approvata dalla Camera, viene, inoltre, precisato che il pagamento della sanzione amministrativa per l'omessa dichiarazione o allegazione dell'attestato non esenta dall'obbligo di presentare la dichiarazione o la copia dell'APE nel termine di 45 giorni. 
Due, inoltre, le novità più importanti, contenute nel decreto e confermate dalla legge di conversione. Viene eliminata la necessità di valutare la prestazione energetica degli edifici per gli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito. Abolito anche l'obbligo di allegare l'APE ai nuovi contratti di locazione di singole unità immobiliari.

Terzo responsabile dell'impianto termico
Viene modificato l'Allegato A del D.Lgs. 192/2005, consentendo anche alle imprese non costituite in forma di persona giuridica di essere nominati come soggetto "terzo responsabile dell'impianto termico". Tali imprese possono quindi essere delegate dal responsabile dell'impianto ad assumere la responsabilità dell'esercizio, della conduzione, del controllo, della manutenzione e dell'adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici. Prima della modifica il D.Lgs. 192/2005 considerava nel novero del "terzo responsabile" solo le persone giuridiche.

Risolta la sovrapposizione con la legge di Stabilità
E' stato eliminato l'erroneo richiamo da parte della legge di Stabilità al  HYPERLINK "http://www.professionearchitetto.it/news/notizie/18941/Destinazione-Italia-modifiche-per-l-attestato-di-prestazione-energetica" \t "_blank" non più vigente comma 3bisdell'articolo 6 del DLgs 192/2005. La legge di Stabilità, infatti, richiamando erroneamente tale comma, nel frattempo eliminato dal "Destinazione Italia", tentava di rinviare l'obbligo di al...

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