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QUESITO N. 547: SE LA PERTINENZA IMMOBILIARE PUÒ ESSERE ESCLUSA DALLA VENDITA DA MERO PATTO VERBALE ED ESSERE DIMOSTRATA PER TESTI.
QUESITO N. 547: SE LA PERTINENZA IMMOBILIARE PUÒ ESSERE ESCLUSA DALLA VENDITA DA MERO PATTO VERBALE ED ESSERE DIMOSTRATA PER TESTI.
RISPOSTA
Il regime giuridico della circolazione delle pertinenze è disciplinato all’articolo 818 c.c. che inequivocabilmente sancisce la regola generale per cui gli atti giuridici con i quali si dispone della cosa principale comprendono anche le pertinenze della cosa principale.
Tale regola generale è però temperata dall’inciso posto a chiusura del comma 1 dell’art. 818 c.c. “se non è diversamente disposto”. Da questo inciso posto alla fine dell’art. 818 c.c. si può desumere che all’ accessorietà della pertinenza alla cosa principale può essere messo fine tramite un patto che escluda la pertinenza dall’atto giuridico con il quale si è disposto della cosa principale.
Assodato, quindi, che è possibile che una pertinenza non sia assoggettata alle vicende giuridiche inerenti alla cosa principale, ci si deve porre il problema di che forma debba rivestire il patto di esclusione della pertinenza dalle vicende negoziali della cosa principale.
Ebbene il patto in questione deve necessariamente rivestire la stessa forma prescritta per l’atto di trasferimento della proprietà in quanto deve essere inserito proprio in questo atto. Pertanto nel caso di trasferimento di beni immobili l’esclusione della pertinenza immobiliare dalla vendita deve rivestire la forma scritta.
Non sarebbe, infatti, opponibile all’acquirente del bene immobile che costituisce “cosa principale” un mero patto verbale con il quale si è disposto di non comprendere la pertinenza immobiliare “cosa accessoria” nella vendita della cosa principale.
Una volta sostenuto ciò, non può che discendere la non ammissibilità della prova testimoniale di un patto verbale con il quale si asserisce di aver escluso la pertinenza immobiliare dall’atto di disposizione della cosa principale.

MOTIVI DI DIRITTO
La legge prevede espressamente all’art. 818 c.c. comma 1 una presunzione per cui i beni pertinenziali si reputano trasferiti insieme al bene principale, salvo che sia diversam...

... continua
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