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IL DECRETO DEL FARE E IL CERTIFICATO DI AGIBILITA’ PARZIALE DL n. 69/2013 convertito dalla legge 98/2013 COSA E’ CAMBIATO DAL 1° GENNAIO 2014.
IL DECRETO DEL FARE E IL CERTIFICATO DI AGIBILITA’ PARZIALE
DL n. 69/2013 convertito dalla legge 98/2013
COSA E’ CAMBIATO DAL 1° GENNAIO 2014
Per “agibilità” si intende l’idoneità di un fabbricato ad essere utilizzato. Essa, normalmente, viene attestata da un certificato reso da parte del Comune, dove si trova l’immobile.
Il certificato di agibilità attesta, dunque, la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo la normativa vigente. Il certificato deve essere richiesto per tutte le nuove costruzioni, le ricostruzioni, le sopraelevazioni, totali o parziali, nonché per gli interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità e risparmio energetico degli stessi, da parte del titolare del permesso di costruire o di altro titolo edilizio.
Come funziona la richiesta di rilascio del certificato va presentata allo sportello unico del Comune entro quindici giorni dall’ultimazione dei lavori di finitura dell’intervento. Alla richiesta vanno allegati la domanda di accatastamento dell’edificio, la dichiarazione di conformità dell’opera rispetto al progetto, nonché in ordine alla avvenuta prosciugatura dei muri e della salubrità degli ambienti e la dichiarazione dell’impresa installatrice circa la conformità degli impianti negli edifici adibiti ad uso civile, o il certificato di collaudo degli stessi, se previsto. Il dirigente o il responsabile dell’ufficio comunale, previa eventuale ispezione dell’edificio e verificati il certificato di collaudo statico, il certificato regionale di conformità inerente alle opere eseguite in zone sismiche, la dichiarazione di conformità alla normativa in materia di superamento delle barriere architettoniche e l’ulteriore documentazione presentata, rilascia il certificato entro 30 giorni dalla ricezione della domanda. L’agibilità, nel caso in cui sia stato rilasciato il parere dell’Asl, si intende comunque attestata per silenzio-assenso nel termine di 30 giorni.
La mancata presentazione della domanda per ottenere il certificato di abitabilità/agibilità da parte del titolare del permesso di costruire o di altro titolo fa scattare una sanzione pecuniaria da 77 a 464 euro.
Cosa cambia dal 2014 Il “Decreto del fare” [1] ha introdotto rilevanti novità in materia di agibilità, che sono scattate già dal 21 giugno 2013.
Certificato di agibilità parziale.
La legge ha introdotto il comma 4 bis all’art. 24 del D.P.R. 380/2001, consentendo la richiesta e, quindi, il rilascio del certificato di agibilità parziale, relativamente a:
a) singoli edifici o singole porzioni della costruzione, purché funzionalmente autonome, qualora:
- siano state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria relative all’intero intervento edilizio;
- siano state completate le parti strutturali connesse;
- siano stati collaudati e certificati gli imp...
... continua
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