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LEGGE DI STABILITA' 2014: LOCAZIONE E TASI. QUANDO IL CONDUTTORE E' TENUTO A PAGARE LA TASI !!!!
LEGGE DI STABILITA’ 2014: LOCAZIONE E TASI.
QUANDO IL CONDUTTORE E’ TENUTO A PAGARE LA TASI !!!!
Diversamente dall’IMU, la TASI risulta essere - almeno formalmente - una “tassa” strettamente connessa ai servizi prestati dal comune. Per tale ragione il legislatore ha previsto che una quota parte del tributo rimanga a carico del soggetto che effettivamente utilizza l’immobile, ove diverso dal proprietario.-
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Se l’immobile è concesso in uso per più di sei mesi l’anno ad un soggetto diverso dal proprietario (o dal titolare di altro diritto reale), colui che “occupa” l’immobile è tenuto a versare la TASI nella misura stabilita dal regolamento comunale entro la quota variabile tra il 10 ed il 30%. La parte residua deve essere corrisposta dal titolare del diritto reale sull’immobile. Una previsione completamente nuova è quella contenuta nell’art. 1, comma 671, legge di Stabilità del 2014 (che ha istituito il tributo). In particolare, il legislatore ha disposto che “in caso di pluralità di possessori o di detentori essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria”. La norma deve essere letta congiuntamente con il successivo comma 681 in base al quale “nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria”. Per quanto riguarda le modalità di pagamento, è auspicabile che la circolare del Ministero dell’Economia e delle finanze (tanto attesa e non ancora emanata) preveda, nonostante l’unicità dell’obbligazione tributaria, la possibilità di separare i versamenti della TASI dovuta da più comproprietari. Un altro punto da esaminare e che richiede un ulteriore chiarimento riguarda i soggetti interessati dalla responsabilità solidale. In base ad un’interpretazione letterale della norma sembra ...
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